martedì, 20 ottobre 2026

Tfr Dirigenti: nel calcolo si deve computare l'auto aziendale ma non le ferie residue

Cassazione, sezione lavoro 1.10.2012 n. 16636

 

Con un primo ricorso al Tribunale di Parma, quale Giudice del Lavoro l'ing. S.R. conveniva in giudizio la società Impresa Pizzarotti & C. spa esponendo di essere stato assunto da tale società nell'anno 1977 come impiegato tecnico; di essere divenuto dirigente a far tempo dal 1 febbraio 1993 e dal mese di aprire 1993 direttore generale di tale società. Il rapporto di lavoro si era risolto in data 31 gennaio 1997.

Specificava che il suo compenso era costituito da quanto previsto dal CCNL per i dirigenti delle imprese industriali, ma era stato convenuto un sistema di integrazione della retribuzione (usato per la generalità dei dirigenti della Pizzarotti) sotto forma di emolumenti connessi alle cariche attribuitegli quale amministratore delle società del gruppo, con corrispettivi che venivano erogati indipendentemente dalla sua partecipazione alle riunioni dei consigli di amministrazione di tali società o dallo svolgimento di altri incarichi (ad esempio di liquidatore).

Ricordava, inoltre, che a fare tempo dal 1983 aveva sempre avuto a disposizione una autovettura aziendale.

Poichè tali compensi non erano stati inseriti nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, cosi come non era stato considerato il beneficio rappresentato dall'uso di tale autovettura, proponeva una prima domanda volta ad ottenere le differenze di T.F.R. sulla base della effettiva retribuzione percepita con il sistema suddetto.

Proponeva poi una seconda domanda con la quale chiedeva il pagamento dello stipendio del mese di gennaio 1997 sulla base del compenso annuo concordato tra le parti con scrittura del 5 agosto 1995.

Proponeva infine una ulteriore domanda con la quale deduceva che al momento della risoluzione del contratto aveva accumulato 166 giorni di ferie. Chiedeva, quindi, la condanna di controparte al pagamento della corrispondente indennità nonchè al computo della stessa nel T.F.R..

Proponeva, infine, un'altra domanda con la quale deduceva le prestazioni libero professionali rese in favore del gruppo Pizzarotti a fare tempo dal 1984 in avanti, quale direttore dei lavori di varie opere pubbliche e private. Chiedeva, quindi, la condanna di controparte al pagamento di tali prestazioni professionali.

2. Si costituiva in giudizio la Impresa Pizzarotti & C. s.p.a. che contestava integralmente la fondatezza di tutte le domande di controparte.

Con riferimento ai compensi aggiuntivi percepiti dal ricorrente quale amministratore o liquidatore di società del gruppo, eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, contestando nel merito la fondatezza della domanda.

Quanto alla indennità sostitutiva delle ferie, specificava che tale somma era già stata corrisposta al ricorrente in sede transattiva (pari all'importo di L. 80.000.000) al momento della cessazione del rapporto, eccependo, comunque, in subordine la compensazione con quanto erogato.

Circa i c.d. compensi professionali, contestava la fondatezza di tale domanda in quanto l'attività di direttore dei lavori svolta dal ricorrente aveva costituito il più peculiare dei contenuti della qualifica dirigenziale rivestita, con conseguente infondatezza della domanda di controparte.

Proponeva domanda riconvenzionale con la quale chiedeva ia condanna del ricorrente al risarcimento dei danni causati dalla condotta negligente e colposa dell'ing. S. con riferimento a tre specifici episodi (licenziamento del dipendente V.; cantiere Hotel de Police a Parigi; cantiere dell'aereoporto Charles De Gaulle sempre a Parigi).

3. Il ricorrente decedeva in corso di causa; si costituivano gli eredi R.D., S.V., S.L. e S.F.. Il Giudice del lavoro di Parma decideva la causa con sentenza n. 581/05. Accoglieva parzialmente il ricorso proposto e per l'effetto condannava la parte convenuta al pagamento delle seguenti somme: Euro 13.987,37 a titolo di compenso aggiuntivo mese di gennaio 1997; Euro 71.244,66 a titolo di differenze TFR per compensi aggiuntivi; Euro 7,804,76 a titolo di differenze TFR per controvalore autovettura; Euro 113.663,08 per indennità sostitutiva ferie; Euro 11.479,98 a titolo di differenze TFR per indennità sostitutiva ferie. Il tutto oltre accessori su tali somme dal di del dovuto al saldo. Condannava parte convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale dell'ing. S.. Respingeva le ulteriori domande di parte ricorrente e le domande riconvenzionali di parte convenuta ad eccezione di quella di compensazione relativa alla somma di L. 80.000.000 che accoglieva....


 

Allegato: cassazione_16636_2012.html
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LaPrevidenza.it, 07/01/2013

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