Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass., Sez. Lav., 24 marzo 2010, n. 7044.
In tema di licenziamento, ed in particolare di requisiti formali, Cass. 7044/2010, afferma che la scrittura d’intimazione del licenziamento, di cui all’art. 2 della legge n. 604 del 1966, deve essere sottoscritta dal datore di lavoro o da un suo rappresentante. Tuttavia - in considerazione dell’attenuazione del rigore in materia di sottoscrizione, talvolta risultante dal codice civile (art. 602, secondo comma) e talvolta dalla giurisprudenza (vedi Cass. n. 13103/1996, n. 2826/2000, n. 4921/2006, n. 13548/2006, in tema di conclusione del contratto con scrittura richiesta anche ad substantiam) - può considerarsi valido un licenziamento intimato con una lettera non sottoscritta, ma recante nell’intestazione ed in calce la denominazione dell’impresa ed il nome del titolare, trasmessa con raccomandata e tempestivamente impugnata dal lavoratore con riguardo al contenuto e non alla forma. Pertanto è legittima la sentenza di merito che connette alla mancanza del giusto motivo la tutela obbligatoria di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966 e non ritiene la nullità del licenziamento e la prosecuzione del rapporto di lavoro.
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Con ricorso del 14 novembre 2001 al Tribunale di Civitavecchia V.A.M. e C.P. convenivano in giudizio W.P.M., ex titolare della ditta LE.PI., ed esponevano: di essere state dipendenti della convenuta con mansioni di addette alla pulizia di 5^ livello e di aver svolto la propria attività presso alcuni plessi scolastici di (OMISSIS); di essere state licenziate con comunicazione del 1^ giugno 2001 per cessazione dell'appalto; di ritenere illegittima la risoluzione del rapporto di lavoro; di vantare crediti per differenze retributive.
Tanto premesso chiedevano al giudice adito di dichiarare illegittimo o inefficace il licenziamento, di ordinare la loro reintegrazione nel posto di lavoro con tutte le conseguenze di legge e di condannare la convenuta al pagamento delle somme riportate nei conteggi allegati.
Nella contumacia della convenuta il Tribunale, con sentenza dell'11 aprile 2003, dichiarava inefficaci i licenziamenti, perchè intimati con lettera non sottoscritta dal datore di lavoro, e condannava la W. al pagamento delle retribuzioni dal 1^ giugno 2001.
Proponeva appello la sig.ra W. e la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 14 ottobre 2005, in parziale riforma della decisone di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento irrogato a C.P. e V.A.M. e condannava l'appellante a riassumere le stesse entro tre giorni ovvero a risarcire il danno in misura pari a quattro mensilità;
condannava la C. a restituire alla W. la somma di Euro 8.205,86 oltre interessi; condannava la V. a restituire alla W. la somma di Euro 7.645,59 oltre interessi.
La Corte territoriale osservava in motivazione: che il licenziamento era giustificato dalla cessazione dell'appalto di pulizie e quindi dalla soppressione del posto di lavoro, ma che era comunque illegittimo perchè la W. non aveva provato l'impossibilità di adibire le due lavorataci in analoghe mansioni; che la pronuncia di primo grado andava riformata nella parte in cui aveva statuito l'inefficacia, e non l'illegittimità, del licenziamento sul presupposto della oralità del recesso, per non essere la lettera di licenziamento sottoscritta dal datore di lavoro; che le lettere di licenziamento, recanti nell'intestazione ed in calce il nome della ditta e della sua titolare, erano inequivocabilmente riferibili alla W. e quindi avevano utilmente raggiunto lo scopo cui erano destinate; che i licenziamenti dovevano pertanto ritenersi illegittimi per la mancanza di giustificato motivo con la conseguenza della condanna del datore di lavoro alla riassunzione o al risarcimento nella misura di quattro mensilità prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 8; che di conseguenza C. e V. doveva essere condannate alla restituzione delle maggiori somme percepite a titolo di mensilità non corrisposte.
Per la cassazione di tale sentenza le sig.re C. e V. hanno proposto ricorso con tre motivi.
LaPrevidenza.it, 08/04/2010
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