Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. sez. lav. 8 marzo 2010, n. 5544
In tema di indennità di disoccupazione Cass. 5544/2010, afferma che con Decreto Legge n. 148.1993 convertito con modificazioni nella Legge n. 236.1993 è stato previsto (art. 6 comma 7) che, tra l'altro, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici a carico dell'invalidità, vecchiaia e superstiti. Successivamente il Decreto Legge n. 299.1994 convertito con modificazioni nella Legge n. 451.1994 ha previsto espressamente l'opzione tra assegno o pensione di invalidità e indennità di mobilità. Per quanto rileva ai fini della decisione della presente controversia, occorre stabilire se l'assegno ordinario di invalidità (parziale) costituisca o meno un trattamento pensionistico. La risposta deve essere positiva, trattandosi dell'erogazione a fronte dell'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti, calcolato secondo le norme dell'assicurazione stessa e convertito ex lege in pensione di vecchiaia al compimento dell'età prevista per il normale pensionamento. Torna quindi applicabile l'art. 6 comma 7 del Decreto Legge n. 148.1993 sopra citato, in virtù del quale l'indennità di disoccupazione è incompatibile con i trattamenti pensionistici dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.
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3. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 887 del 1984, art. 10, del D.L. n. 148 del 1993, art. 6 convertito con modificazioni nella L. n. 236 del 1993 e del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 45: erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto compatibile con l'indennità di disoccupazione l'assegno ordinario di invalidità, limitando il divieto di cumulo alla sola pensione di inabilità. Il principio di cui a Cass. 5330 del 1997 va rivisto in relazione al chiaro tenore delle norme applicabili. Non a caso il D.L. n. 299 del 1994, art. 2 convertito con modificazioni nella L. n. 451 del 1994 e la Corte Costituzionale con la sentenza n. 218.1995, occupandosi della questione della compatibilita dell'assegno ordinario di invalidità con l'indennità di mobilità, hanno risolto la questione nel senso dell'incompatibilità tra le due prestazioni e della possibilità di opzione per il trattamento più favorevole.
4. Nel controricorso, G.G. sostiene che le norme in questione debbono essere interpretate secondo la loro "ratio": se il pensionato per invalidità possiede residue capacità lavorative e non può rioccuparsi per mancanza di lavoro sul mercato, egli deve essere ritenuto in grado di ricevere l'indennità di disoccupazione involontaria.
5. Con la memoria di replica, l'INPS ribadisce la validità della propria interpretazione anche in relazione alla 'ratio legis', perchè la possibilità di collocare sul mercato del lavoro le residue capacità lavorative, propria del pensionato per invalidità, non osta comunque a che egli fruisca dalla pensione e quindi preclude la possibilità di fruire di ulteriore beneficio, tenuto anche conto che il pensionato di invalidità percepisce comunque l'integrazione al minimo.
6. Il ricorso è fondato e va accolto. E' noto che l'assegno di invalidità spetta al lavoratore assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo (della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 1).
L'assegno è riconosciuto per tre anni ed è soggetto a conferma per periodi della stessa durata. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno diviene permanente. Esso si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile (comma 10). Per la disciplina del cumulo, il comma 11 rinviava alla L. n. 153 del 1969, art. 20 e succ. modd..
7. La pensione di inabilità presuppone (art. 2) che l'assicurato si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ed è prevista la preventiva rinuncia ad una serie di trattamenti, tra cui quello di disoccupazione (comma 2).
8. Con D.L. n. 148 del 1993 convertito con modificazioni nella L. n. 236 del 1993 è stato previsto (art. 6, comma 7) che, tra l'altro, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici a carico dell'Invalidità, vecchiaia e superstiti. Successivamente il D.L. n. 299 del 1994 convertito con modificazioni nella L. n. 451 del 1994 ha previsto espressamente l'opzione tra assegno o pensione di invalidità e indennità di mobilità.
9. Per quanto rileva ai fini della decisione della presente controversia, occorre stabilire se l'assegno ordinario di invalidità (parziale) costituisca o meno un trattamento pensionistico. La risposta deve essere positiva, trattandosi dell'erogazione a fronte dell'assicurazione obbligatoria contro l'Invalidità, vecchiaia e superstiti, calcolato secondo le norme dell'assicurazione stessa e convertito "ex lege" in pensione di vecchiaia al compimento dell'età prevista per il normale pensionamento. Torna quindi applicabile il D.L. n. 148 del 1993, art. 6, comma 7 sopra citato, in virtù del quale l'indennità di disoccupazione è incompatibile con i trattamenti pensionistici dell'assicurazione Invalidità, vecchiaia e superstiti.
10. Non è utilizzabile nella presente causa il precedente di cui a Cass. n. 5330.1997, sentenza che ha deciso su una richiesta di indennità di disoccupazione per il periodo 8.7.1987 - 6.1.1988, periodo a fronte del quale il cumulo era disciplinato dalla L. n. 153 del 1969, art. 20 e non era applicabile la normativa sopravvenuta, della quale per l'appunto non è cenno nel testo della sentenza stessa.
11. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. La causa, non risultando necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito mediante la reiezione della domanda introduttiva. Giusti motivi, in relazione alla complessità della questione dibattuta, all'incertezza obiettiva circa l'esito della lite al momento della proposizione del ricorso, alla presenza di un precedente della Corte di Cassazione (apparentemente) favorevole all'attore consigliano la compensazione delle spese dell'intero processo.
LaPrevidenza.it, 29/03/2010
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