domenica, 25 ottobre 2026

Sul criterio distintivo tra lavoro autonomo e lavoro subordinato

Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251

 

In tema di inquadramento del rapporto di lavoro, Cass. 9251/2010 conferma il principio secondo il quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all’opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (sul punto, in termini, Cass. 5 maggio 2004, n. 8569 e 21 gennaio 2009, n. 1536).

Daniele Iarussi

 

***

 

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e della L. n. 4 del 1953, art. 1, unitamente a vizio di motivazione, perche' l'ordinanza ingiunzione, che non rinviava esplicitamente al verbale di accertamento, comunque atto diverso che precede le difese della parte, doveva essere ritenuta priva della motivazione prescritta dalla legge, sia perche' non conteneva alcun esame delle difese proposte nel procedimento amministrativo, sia perche', in presenza di una fattispecie astratta di violazione contemplante ipotesi alternative di condotte illecite (omessa o ritardata consegna del prospetto; ovvero, consegna di prospetto paga contenente indicazioni di retribuzioni d'importo diverso da quelle corrisposte) non recava indicazioni univoche circa la condotta addebitata.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e dell'art. 112 c.p.c., unitamente a vizio della motivazione, perche' vi era stata violazione dell'obbligo per l'autorita' ingiungente di sentire personalmente gli interessati che ne avessero fatto richiesta e tale richiesta era stata formulata dal legale rappresentatane del CONI proprio in relazione alla violazione contestata.

3. La Corte, esaminati unitariamente i primi due motivi del ricorso perche' per entrambi deve trovare applicazione lo stesso principio di diritto, come in seguito sara' specificato, li giudica privi di fondamento.

3.1. Va osservato, in primo luogo, che la giurisprudenza della Corte e' consolidata nel senso che il contenuto dell'obbligo, imposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che e' quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.

Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che e' ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, gia' noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione (limitatamente alle pronunzie piu' recenti, si richiamano: Cass. 20 luglio 2009, n. 16838; 23 luglio 2009, n. 17345; 22 dicembre 2008, n. 29916; 22 luglio 2008, n. 20189).

Nel caso di specie, il giudice del merito ha accertato (e cio' viene ammesso dallo stesso ricorrente: pag. 8 del ricorso) che l'ordinanza conteneva il riferimento al rapporto redatto dall'ispettore verbalizzante, e quindi al verbale notificato al trasgressore il 7.11.1996 e contenente la compiuta precisazione del fatto addebitato, sicche' la mera indicazione del testo della norma violata (dovuta all'uso di modello prestampato) non poteva originare dubbi in ordine al fatto contestato.

3.2. Per quanto attiene al nucleo principale della censura contenuta nel primo motivo di ricorso, relativa al mancato esame del contenuto delle difese scritte versate nel procedimento amministrativo, si deve applicare il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite della Corte con la sentenza 28 gennaio 2010, n. 1786, emessa a composizione di contrasto di giurisprudenza e concernente la portata del sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione rispetto al difetto di motivazione di questa in riferimento alle deduzioni difensive dell'interessato in sede amministrativa: "I vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione in relazione agli argomenti di difesa introdotti dal trasgressore nel procedimento amministrativo non comportano l'invalidita' del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi, sussiste la cognizione piena del giudice, che potra' (e dovra') valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto, sia che investano questioni di fatto".


Allegato: cass_9521_2010.html
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LaPrevidenza.it, 24/05/2010

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