mercoledì, 21 ottobre 2026

Successione di contratti a termine e prescrizione dei crediti retributivi

Lavoro (rapporto) - Lavoro a tempo determinato - Contrattin a termine - Successione - Crediti retributivi - Prescrizione - Decorrenza.

 

In caso di successione di più contratti a termine legittimi ed efficaci, il termine di prescrizione dei singoli crediti retributivi ex artt. 2948 cod. civ. n. 4, 2955 cod. civ. n. 2, 2956 cod. civ., n. 1, inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto di lavoro, dal giorno della loro insorgenza, mentre, per i crediti che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione negli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo ed il successivo, stante la tassatività dell'elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 Cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie espressamente preciste.
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LaPrevidenza.it, 05/01/2008

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