Cassazione, sez. lavoro, sentenza 13.6.2012 n. 9652
1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 22 febbraio 2010, in accoglimento del gravame svolto da P.D. contro la decisione di primo grado di rigetto, ha ritenuto fondata la domanda intesa ad ottenere la condanna dell'INPS alla corresponsione in suo favore della pensione maturata dal coniuge divorziato D. V., deceduto il (OMISSIS).
2. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale ha osservato che nel caso di specie, nonostante l'assenza, nella sentenza di divorzio, di precise indicazioni in ordine alla natura dell'erogazione di un assegno una tantum del valore di Euro 24.600,000 da versarsi in rate di importo invariabile di Euro 200,00 entro ogni giorno 20 del mese e fino al 31.12.2012, la predetta erogazione poteva ritenersi prevista a titolo di assegno di mantenimento così sussistendo il presupposto condizionante il riconoscimento della diritto alla pensione di reversibilità.
5. L'INPS ricorre per cassazione con unico motivo. Resiste l'intimata con controricorso.
LaPrevidenza.it, 03/12/2012
3497880035
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