Ricorso amministrativo e silenzio - rigetto sui crediti aventi natura previdenziale
Cassazione sez. lavoro, sentenza 5.6.2012 n. 9038
La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 14 - 30.12.2005, rigettò il gravame proposto dall'Inail nei confronti della XX s.coop. a r.l. (oggi XX Società Cooperativa) avverso la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito dell'Ente previdenziale per violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 4.
A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che:
- dal combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, emergono due diversi regimi, di ammissibilità e decadenza della iscrizione a ruolo esattoriale dei crediti degli enti previdenziali, "nel senso che la condizione di inammissibilità dell'iscrizione a ruolo perdura fino alla decisione del ricorso amministrativo ed in ogni caso non oltre il termine di cui all'art. 25, ossia non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento di contributi dovuti e non pagati oppure alla data di notifica del provvedimento, nel caso di contributi dovuti in forza di accertamenti effettuati dall'ufficio";
- nel caso di specie il verbale di accertamento Inail del 2.6.2000 era stato impugnato con ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e alla data dell'iscrizione a ruolo non era stata emessa alcuna decisione;
- trattandosi di accertamento del 2.6.2000 (anteriore all'1.1.2003, oggi 1.1.2004), l'Inail non avrebbe potuto procedere all'iscrizione a ruolo prima del 31.12.2001, mentre l'aveva in ammissibilmente effettuata con ruolo 2001/1 reso esecutivo il 30.11.2001.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale l'Inail ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.
L'intimata CO. SE. MA. Società Cooperativa ha resistito con controricorso.
LaPrevidenza.it, 04/12/2012