Licenziamento discipinare
Nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento di garanzia in suo favore e' dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la successiva comunicazione del recesso ben puo' limitarsi a far riferimento sintetico a quanto gia' contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui (come nella specie) il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione "penetrante", analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, ne' in particolare e' tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza, e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle.
LaPrevidenza.it, 14/01/2008
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