martedì, 20 ottobre 2026

Poste: sulla questione dei precari interviene la cassazione

Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6.6.2012 n. 9147

 

1. Con il primo ed il secondo motivo del ricorso principale la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall'ordinamento, poteva essere esercitato senza limiti di tempo, non prevedendosi alcun limite temporale al riguardo, con la conseguenza che agli accordi c.d.

attuativi del contratto del 25.9.1997 non poteva che riconoscersi una funzione meramente ricognitiva della permanenza delle esigenze sottese alla necessità di stipulare ulteriori contratti a termine.

Con il terzo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata, prospettando violazione degli artt. 1217e 1233 c.c., per aver omesso di verificare se vi fosse stata effettiva costituzione in mora da parte della lavoratrice e per aver, comunque, omesso di accertare, ai fini dell'entità del risarcimento, se e in che misura la stessa avesse svolto attività lavorativa successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro a termine, potendo essere l'aliunde perceptum sol genericamente dedotto dal datore di lavoro.

2. Col ricorso incidentale T.B. prospetta violazione degli artt. 113, 114 e 432 c.p.c. e artt. 1218, 1223, 1226, 1227,2094, 2099 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, rilevando che erroneamente la corte territoriale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nei limiti del triennio successivo alla cessazione del rapporto a termine.

3.1 ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

4. Con riferimento al primo ed al secondo motivo del ricorso principale, vanno, quindi, ribaditi i principi, ormai acquisiti, che questa Suprema Corte ha affermato con riferimento alla disciplina dell'istituto nel sistema vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001.

Questa Corte ha, infatti, affermato, sulla scia di Cass. S.U. n. 4588/2006, che "l'attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l'unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all'autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. n. 21063/2008,v. anche Cass. n. 9245/2006, Cass. n. 4862/2005, Cass. n. 14011/2004). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v., fra le altre, Cass. n. 21062/2008, Cass. n. 18378/2006).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. n. 18383/2006, Cass. n. 7745/2005, Cass. n. 2866/2004). In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l'accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell'ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. n. 20608/2007, Cass. n. 7979/2008, e da ultimo ad es. Cass. n. 6294/2011; Cass. n. 7502/2011).

5. Riguardo al terzo motivo, la difesa della società ricorrente ha prospettato, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, l'applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7...

 

Allegato: cass_9147_2012.html
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LaPrevidenza.it, 26/02/2013

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