mercoledì, 21 ottobre 2026

licenziamento

reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno

 

Il co.4 art.18 St.Lav., cosi come modificato dall'art.1 l.108/90 regolamenta il risarcimento del danno subito dal lavoratore licenziato dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione e quindi anche per il tempo suvccessivo alla sentenza che abbia accertato l'inefficacia o l'invalidità del recesso; l'inottemperanza all'ordine di reintegrazione comporta l'obbligo per il datore di corrsipondere la retribuzione e , trattandosi per tale periodo di una condanna in futuro, l'ammontare del rissrcimento fissato per legge copre tutti i pregiudizi economici normalmente conseguenti alla inattività lavorativa.Resta comunque la possibilità per il lavoratore di chiedere il risarcimento di danni ulteriori con le modalità ex art.414 c.p.c.
Invia per email

LaPrevidenza.it, 13/01/2008

Milano Finanza Osservatorio Partner
SAMUELE VALENTE
mini sito

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Rapporti internazionali Italia - Svizzera

MAURIZIO RICIGLIANO
mini sito

Via Matese, 81016, Piedimonte Matese (CE)

Telefono:

0823911023

Cellulare:

3356042932

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...