Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente - Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - Dott. TRIA Lucia - Consigliere - Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere - Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 22534-2012 proposto da: D.A. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 122, presso lo studio dell'avvocato MICALI FABIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorrente - contro RENO DE MEDICI S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati TRIFIRO' SALVATORE, PAOLO ZUCCHINALI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6173/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/10/2011 R.G.N. 1384/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2015 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI; udito l'Avvocato MICALI FABIO; udito l'Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale TRIFIRO' SALVATORE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 6173 del 2011, pronunciando sull'impugnazione proposta da D.A. nei confronti della società Reno Dè Medici spa, avverso la sentenza n. 849 del 2006 emessa tra le parti dal Tribunale di Cassino, rigettava l'appello.
2. Il D. aveva adito il Tribunale esponendo di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della suddetta società, ove era stato assunto in sede di collocamento obbligatorio al lavoro, in quanto disabile.
Aggiungeva che, per le mansioni svolte, le patologie dalle quali era affetto in precedenza si erano aggravate, e che detto aggravamento era imputabile al comportamento del datore di lavoro che non aveva adottato le necessarie precauzioni previste dalla disciplina in materia antinfortunistica.
Deduceva l'illegittimità del licenziamento irrogatogli per superamento del periodo di comporto, asserendo che la malattia contratta non poteva essere considerata malattia ordinaria, perchè causalmente ricollegabile alle mansioni svolte. Sosteneva, altresì, di aver subito danno biologico. Il D. chiedeva che il Tribunale accertasse: l'omessa adozione da parte della società delle cautele necessarie a preservare la propria salute; che le assenze avevano determinato il superamento del periodo comporto erano conseguenza diretta dello svolgimento di mansioni inadeguate; l'illegittimità del licenziamento, con conseguente condanna della convenuta a reintegrare esso ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni arretrate e del danno biologico, come quantificato in ricorso.
3. Il Tribunale di Cassino rigettava la domanda.
4. La Corte d'Appello, esperita consulenza tecnica d'ufficio, rigettava l'impugnazione in ragione delle risultanze della CTU che, dopo aver dedotto che, in ragione della documentazione sanitaria, specificamente illustrata e valutata, anteriormente all'inizio del rapporto di lavoro il D. era affetto da due ernie L4-L5 e L5- S1, ed aver considerato le mansioni svolte in relazione alla sintomatologia e alle condizioni di salute del medesimo lavoratore, concludeva nel senso di non essere in grado di definire, stante la impossibile correlazione temporale tra lo svolgimento di dette peculiari mansioni e le singole assenze dal lavoro, i periodi di assenza imputabili alla specifica attività lavorativa, da quelli conseguenti ad altre sollecitazioni, o di per sè, alla patologia vertebrale. Il lavoratore non aveva offerto prova in merito a tale correlazione.
5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre D.A. prospettando due motivi di ricorso.
6. Resiste la società Reno Dè Medici spa con controricorso, assistito da memoria depositata in prossimità dell'udienza.
Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere che è pacifico in atti che il ricorrente, invalido civile, veniva assunto dal 16 marzo 1994 al 1 febbraio 2000 con contratto di formazione lavoro per il conseguimento della qualifica di addetto alle lavorazioni di taglio ed allestimento cartario, svolgendo le mansioni di aiuto tagliere/aiutante taglierina, e che ciò implicava movimentazione delle bobine (sul punto le parti espongono modalità non coincidenti) di peso rilevante, 20/30-60/70 quintali.
La CTU espletata in grado di appello premetteva alle conclusioni già sopra riportate che, in considerazione delle condizioni di salute del D., lo stesso non doveva essere assegnato alla movimentazione manuale delle bobine, ma andava escluso che la mancata adozione di detta misura precauzionale potesse avere aggravato la condizione invalidante permanente, potendo ricondursi all'attività lavorativa in questione solo la momentanea riacutizzazione della sintomatologia dolorosa.
2. I motivi di ricorso deducono rispettivamente vizio di motivazione e violazione di legge.
3. Con il primo motivo la decisione della Corte d'Appello è censurata, da un lato, per omessa carente ed insufficiente motivazione; dall'altro per motivazione contraddittoria, con riguardo alla ritenuta mancanza di collegamento causale tra la malattia che determinava le assenze dal lavoro e le mansioni espletate.
In ordine al primo punto della suddetta doglianza, il D. espone che il giudice di appello avrebbe fondato la propria decisione solo sulla base delle dichiarazioni del CTU, che, tra l'altro, riteneva probabile che l'attività lavorativa connessa alla movimentazione delle bobine, valutata l'entità intrinseca del peso e delle caratteristiche obiettive delle operazioni effettuate dal lavoratore, fosse stata effettivamente in grado di determinare un valido sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale rendendo possibile una riacutizzazione della sintomatologia dolorosa della colonna vertebrale. Il ricorrente deduce, quindi, che anche le altre mansioni svolte, peraltro in modo non sporadico, quali quella di "conduttore di macchine e conduttore di forno", l'attività di "imballaggio dei pallets", o "addetto alle ribaltatrici", avrebbero dovuto essere valutate in quanto idonee ad aggravare tale sintomatologia, dal momento che costringevano il lavoratore ad una posizione eretta continuativa durante l'intero svolgimento del turno lavorativo, ovvero per 8 ore al giorno, nonchè allo spostamento e sollevamento anche di ingenti pesi.
In ordine al secondo punto del motivo di ricorso, il D. espone di ravvisare contraddittorietà della motivazione della sentenza laddove si statuisce che il CTU, da un lato affermava che il ricorrente non doveva essere assegnato alla movimentazione manuale delle bobine; dall'altro escludeva che la mancata adozione di misure precauzionali potesse aver aggravato la condizione invalidante dello stesso.
Infine, deduce il ricorrente, che in presenza della mancata determinazione da parte del CTU delle assenza dal lavoro dovute alle peculiarità delle mansioni, la Corte d'Appello avrebbe dovuto riconoscere che l'attività lavorativa svolta aveva aggravato le infermità da cui era affetto.
3.1. E' inammissibile, perchè verte su questione non esaminata dalla Corte d'appello e quindi nuova non avendo il lavoratore dedotto che la questione era già stata posta con l'atto d'appello, la censura relativa alla sussistenza di altre mansioni svolte che avrebbero dovuto essere valutate al fine della sussistenza del nesso causale tra malattia e attività lavorativa.
Sono, altresì inammissibili, le censure sopra riportate che contestano la CTU, in quanto si sostanziano, essenzialmente, in censure di fatto ed esprimono un dissenso valutativo del lavoratore con riguardo alle risultanze della consulenza tecnica.
I giudici di merito, con un apprezzamento ad essi devoluto e non censurabile in sede di legittimità perchè assistito da motivazione sufficiente e non contraddittoria hanno ritenuto di condividere le conclusioni cui era giunto il CTU, adeguatamente motivate in ragione della documentazione sanitaria relativa al lavoratore, ed esenti da errori o contraddizioni apparenti e che non erano state oggetto di specifiche censure da parte del D.. Tale statuizione relativa alla mancanza di osservazioni critiche alla CTU nel giudizio di appello, peraltro, non è stata impugnata dal ricorrente.
Nè è ravvisabile la prospettata contraddittorietà atteso che la Corte d'Appello, facendo propria la CTU, con congrua motivazione, ha escluso l'aggravamento della condizione invalidante permanente in ragione delle mansioni svolte, ritenendo, però probabile la diversa ipotesi di una riacutizzazione della sintomatologia dolorosa;
quest'ultima, a cui si ricollegavano le assenze dal lavoro per malattia, tuttavia, poteva avere più cause, quali altre sollecitazioni o la patologia vertebrale ex sè, e non era possibile una imputazione specifica, per cui la Corte d'Appello, argomentatamente, riteneva che mancava la prova dell'attribuibilità alla condotta colposa del datore di lavoro del superamento del periodo di comporto che aveva dato luogo al licenziamento del lavoratore.
4. Con il secondo motivo di ricorso è prospettato il vizio di violazione ed errata applicazione di norme di diritto, non essendo stato correttamente applicato dalla Corte d'Appello l'art. 2087 c.c., che onera il datore di lavoro dell'adozione delle misure adeguate a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Nella specie il datore di lavoro pur avendo assunto esso ricorrente perchè invalido, non lo aveva adibito a mansioni compatibili con il suo stato di salute e aveva ignorato la richiesta formulata in tal senso, anche in ragione della limitazione a movimentare pesi maggiori di 25 Kg.
Il ricorrente concludeva l'esposizione della censura deducendo che il licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto avrebbe violatogli artt. 32 e 38 Cost., sia sotto il profilo del diritto alla salute, che del diritto dei lavoratori, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, a che siano loro assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita.
4.1. Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 20142 del 2012) ha più volte affermato che l'art. 2087 c.c. opera come norma di chiusura del sistema delle disposizioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro, imponendo al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonchè tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato, sempre che sussista il nesso causale tra la violazione della misura di cautela e l'evento lesivo patito dal lavoratore. Peraltro, è ben riconducibili agli artt. 32 e 38 Cost.
la disciplina dettata in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in cui si inscrive il citato art. 2087 c.c..
Nella specie, tuttavia, come si è rilevato nell'esaminare il primo motivo di ricorso, la Corte d'Appello, nel ritenere la legittimità del licenziamento, ha ravvisato, con congrua motivazione, la non riconducibilità del superamento del periodo di comporto alle mansioni svolte, e ha ritenuto correttamente che incombeva sul lavoratore l'onere di provare il collegamento causale tra la malattia che aveva determinato le assenze e le mansioni espletate, in mancanza del quale doveva ritenersi legittimo il licenziamento, prova che il D. non aveva fornito (Cass., n. 7946 del 2011, n. 19234 del 2011).
5. Il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro cento per esborsi, Euro tremila per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2015
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