giovedì, 22 ottobre 2026

licenziamento illegittimo; reintegrazione

obbligo del lavoratore di presentarsi al lavoro entro trenta gg. dal ricevimento dell'invito

 

La seconda parte del quinto comma dell'art. 18 st.lav. - richiede, per evitare la risoluzione del rapporto, la ripresa del servizio o la richiesta dell'indennità sostitutiva, nel termine di trenta giorni, rispettivamente dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dal deposito della sentenza; una volta comunicata la accettazione dell'invito a riprendere servizio, ove ciò non si renda possibile a causa di forza maggiore o di un legittimo impedimento (quale, ad esempio, una malattia o un infortunio), il rapporto di lavoro non si risolverà al trentesimo giorno dall'invito; ma nella fattispecie all' esame della Corte non si deduceva la sussistenza di un legittimo impedimento, ma si sosteneva la sufficienza di una generica adesione all'invito, ancorché non seguita da una effettiva ripresa del servizio.
Ciò ha comportato la risoluzione del rapporto per mancata ripresa del lavoro.
Nel caso in esame - ha rilevato la Corte - i giudici del merito, cui è istituzionalmente riservata la interpretazione degli atti di contenuto negoziale, hanno ritenuto che la lettera di invito ricevuta dal lavoratore contenesse tutti gli elementi rilevanti per chiarire al lavoratore come, dove e con quali mansioni avrebbe dovuto riprendere servizio; la mancanza del giorno e dell'ora non era rilevante, derivando dal dettato legislativo ("entro trenta giorni"), con facoltà del lavoratore di riprendere servizio in qualsiasi giorno ricompreso fra il primo ed il trentesimo, senza che il datore di lavoro possa limitare tale facoltà con la indicazione di un giorno determinato.

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LaPrevidenza.it, 29/06/2008

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