martedì, 20 ottobre 2026

Legittima la risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento al dipendente che insulta i capi

Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 7.9.2012 n. 14995

 

1. Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 124 disp. att. c.p.c., nonchè l'omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto della nullità della sentenza.

Ritiene il S. che la copia della sentenza della Corte d'appello di Roma - sezione lavoro n. 1125 del 9/2 - 4/5/2007, allegata dalla controparte alla memoria di secondo grado al fine di dimostrare il passaggio in giudicato della decisione che aveva escluso la sussistenza del comportamento vessatorio datoriale al quale esso ricorrente aveva reagito con la missiva le cui espressioni offensive avevano comportato il suo licenziamento, era priva dell'attestazione prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c.. Ne conseguiva che la Corte di merito non avrebbe potuto tener conto della eccezione di giudicato per affermare la preclusione di cui all'art. 2909 c.c. e all'art. 324 c.p.c. su una circostanza decisiva ai fini della risoluzione della controversia e che avrebbe errato nel non consentire la rinnovazione dell'istruttoria per la dimostrazione dell'esistenza di una condizione lavorativa di grave disagio ed emarginazione a suo danno.

Osserva la Corte che il motivo è infondato per la semplice ragione che il ricorrente non mette in dubbio, neanche nel presente giudizio di legittimità, il fatto che sulla insussistenza del lamentato "mobbing", comportamento vessatorio datoriale avverso il quale egli sostiene di aver reagito con l'invio della "e-mail" posta a base del licenziamento, era intervenuto il giudicato rappresentato dalla sentenza della Corte d'appello di Roma -sezione lavoro n. 1125 del 9/2 - 4/5/2007. Ne consegue che sul punto non può che registrarsi una carenza di interesse del ricorrente all'impugnativa, a prescindere dalla eccepita inosservanza della norma di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. sulle formalità per la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza.

2. Col secondo motivo il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., nonchè per la contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, evidenziando, altresì, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c..

Spiega il S. che la Corte di merito ha erroneamente interpretato il suddetto giudicato in quanto se, per un verso, lo stesso escludeva la sussistenza di un "mobbing" in suo danno, per altro canto aveva accertato l'esistenza di una "difettosa organizzazione aziendale" che connotava la condotta colposa della parte datoriale, condotta rivelatasi penalizzante nei suoi confronti, escludendone solo il carattere doloso. Aggiunge, pertanto, il ricorrente che se i giudici d'appello avessero ben interpretato tale passaggio motivazionale della sentenza coperta da giudicato avrebbero potuto cogliere l'essenza di quei comportamenti datoriali che avevano determinato lo svuotamento delle sue mansioni, con conseguente demansionamento, e la sua emarginazione nel contesto lavorativo in cui operava, la qual cosa aveva provocato la sua reazione, manifestatasi attraverso l'invio della missiva per posta elettronica il cui contenuto era stato indicato come motivo del suo licenziamento.

Il motivo è infondato.

Invero, non è dato rinvenire alcun errore nell'interpretazione del summenzionato giudicato operata dalla Corte di merito.

Infatti, la Corte territoriale ha spiegato che nella sentenza coperta da giudicato si era affermato che non emergeva, dalla complessiva istruttoria, un intento persecutorio della società e che il demansionamento appariva ascrivibile ad una condotta che, seppur censurabile, era dovuta più ad una difettosa organizzazione aziendale che ad un intento persecutorio nei confronti del lavoratore.

3. Oggetto del terzo motivo di doglianza è la lamentata violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., nonchè il vizio di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale ritenuto che le espressioni contenute nella "e-mail" del ricorrente inviata il 30/6/2003, indirizzate ai propri diretti superiori (amministratore delegato, direttore del personale e superiore gerarchico), avessero contenuto diffamatorio ed offensivo, integrando con ciò la giusta causa di licenziamento, oltre che l'omessa o contraddittoria motivazione sulle certificazioni mediche per la valutazione sulla capacità del ricorrente...

 

Allegato: cass_14995_2012.html
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LaPrevidenza.it, 09/04/2013

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