Cassazione civile, sez. lav., 23 luglio 2007, n. 1
La cosiddetta mobilita' orizzontale, vale a dire la possibilita' di variare le mansioni del prestatore all'interno di un livello di qualifica gerarchica, e' lecita purche' non si risolva in una violazione dell'articolo 2103 c.c., ossia in una perdita o in un mancato incremento delle conoscenze tecniche e professionali. Pertanto la clausola di mobilita' e' valida purche': a) serva per sopperire a contingenti esigenze aziendali oppure (b) per consentire la valorizzazione professionale di tutti i lavoratori provvisti della medesima qualifica, attraverso avvicendamenti.
LaPrevidenza.it, 07/09/2007
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Avvocato
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