mercoledì, 21 ottobre 2026

Lavoro ed occupazione - dimissioni

Dimissioni e licenziamento; condotta del lavoratore idonea ad essere qualificata come volontà di rassegnare le dimissioni

 

La Cassazione civile, sezione Lavoro, ha recentemente statuito che l'espressione del lavoratore "me ne vado, ho trovato un altro posto di lavoro" equivalga a quella manifestazione di volontà idonea a concretizzare il recesso del prestatore di lavoro.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte è quello di un lavoratore che, dopo due giorni di lavoro, a seguito di una discussione con un collega, adoperava tale espressione e lasciava materialmente il posto di lavoro.
In giudice di primo grado accoglieva il ricorso del lavoratore e condannava l'azienda al ripristino del rapporto di lavoro, oltre che alla corresponsione di quanto dovuto a titolo retributivo e contributivo.
La Corte d'Appello, adita dal datore di lavoro, ne accoglieva il ricorso, riconducendo alla figura delle dimissioni la condotta del prestatore di lavoro.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza di secondo grado, considerando che correttamente la
Corte d'Appello ha attribuito alla espressione utilizzata dal lavoratore il significato di dimissioni.
Allegato: Cassaz. 2007.odt
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LaPrevidenza.it, 17/12/2007

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