Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass., sez. lav., 18 marzo 2010, n. 6570
In tema di assegno sociale, Cass. 6570/2010 non condivide l’assunto dell’INPS secondo il quale, a fini di cui trattasi (erogazione assegno sociale), rileva esclusivamente la titolarità di un reddito incompatibile a prescindere dalla sua concreta percezione. Tanto contrasta, infatti, con la stessa disposizione legislativa che, nel primo periodo della seconda parte del sesto comma dell’art. 3 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, testualmente dispone: “L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. È lo stesso legislatore, quindi, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta “percezione” del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva “percezione”, è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell’assistito. Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l’assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l’assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all’assegno sociale.
Ciò è, altresì, conforme alla stessa funzione “assistenziale” dell’assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione.
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.....Con l'unico motivo di censura l'INPS deduce violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 6 e 7, nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Allega l'INPS che, interpretando correttamente la denunciata legge si desume che alla formazione del reddito, rilevante ai fini dell'accertamento al diritto all'assegno sociale, concorrono i redditi di qualsiasi natura ad eccezione di quelli espressamente esclusi dall'art. 3, tra i quali non rientra l'assegno di mantenimento a carico del coniuge stabilito in sentenza. Ribadisce, poi, l'INPS, che ciò che rileva, in base alla legge, è la titolarità di un reddito incompatibile e non la sua effettiva percezione. La censura è infondata. Non ritiene, infatti, questa Corte di poter condividere l'assunto dell'INPS secondo il quale, a fini di cui trattasi, rileva esclusivamente la titolarità di un reddito incompatibile a prescindere dalla sua concreta percezione. Tanto contrasta, infatti, con la stessa disposizione legislativa che, nel primo periodo della seconda parte della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, testualmente dispone: "L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". E' lo stesso legislatore,quindi, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta "percezione" del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva "percezione", è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito. Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale. Ci è, altresì, conforme alla stessa funzione "assistenziale" dell'assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione. Nè vi è contrasto con il principio sancito da questa Corte, con sentenza del 4 giugno 1985 n. 3343, richiamata dal ricorrente, secondo la quale "L'assegno periodico (cosiddetto assegno di divorzio) corrisposto all'ex coniuge ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 4, (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) - che integra l'oggetto di un diritto patrimoniale avente titolo nella legge e nel provvedimento dell'autorità giudiziaria e che è assimilato al reddito da lavoro dipendente ai fini della assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con conseguente previsione di deduzione (in quanto non destinato al mantenimento dei figli) in favore del soggetto che lo eroga - rientra fra i "redditi propri" dei quali, ai sensi della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26, nel testo modificato dal D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 3, (convertito, con modificazioni, in L. 16 aprile 1974, n. 114), occorre tener conto al fine di accertare, in relazione al limite massimo stabilito dalla legge, la sussistenza o meno, in capo all'ex coniuge che percepisce l'assegno stesso, del diritto alla pensione sociale e la misura di tale beneficio, che integra una prestazione assistenziale di natura meramente sussidiaria, volta a soccorrere i cittadini (ultrasessantacinquenni) sprovvisti dei mezzi necessari per vivere".....
LaPrevidenza.it, 24/05/2010
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