Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7.9.2012 n. 14996
Con la sentenza impugnata. depositata in data 19-1-2009, la Corte d'Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, riformando la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 82/2008, dichiarava la intercorrenza tra V.L. e Meridiana s.p.a., di un rapporto a tempo indeterminato fin dal 1-8-1991 e per l'effetto condannava la società al pagamento della somma di Euro 3.927,65 oltre interessi e rivalutazione, pari al valore delle azioni della società cedute gratuitamente agli assistenti di volo in servizio nell'anno 1999 dichiarava, inoltre, che la V. aveva diritto agli scatti di anzianità, da conteggiarsi tenendosi esclusivamente conto dei periodi di prestazione lavorativa effettuata, e condannava la società al pagamento degli scatti successivamente al giugno 1999, con rivalutazione ed interessi; il tutto oltre alla rifusione delle spese di entrambi i gradi In sintesi la Corte territoriale riteneva l'ammissibilità dell'appello e, contrariamente al primo giudice, la validità del ricorso introduttivo di primo grado Nel merito, la Corte, atteso che la V. aveva lamentato sia il mancato rispetto del vincolo di forma sia l'illegittimità del termine e considerato che la serie di contratti a termine allegata non era stata contestata dalla società, rilevava che incombeva su quest'ultima la prova che i contratti erano stati conclusi per iscritto e che il termine era stato legittimamente apposto, con conseguente onere innanzitutto di produrre tutti i contratti susseguitisi nel tempo Non avendo la Meridiana assolto a tale onere, "quanto meno" per mancata dimostrazione della forma scritta, il rapporto di lavoro era da reputare a tempo indeterminato fin dal primo contratto a termine La Corte d'Appello, inoltre, riteneva coperti da prescrizione tutti i diritti di credito derivanti dai rapporti a tempo determinato (la V. era stata assunta a tempo indeterminato dal 1-4-2002 ed aveva interrotto la prescrizione con lettera dell'8-5-2006) e, comunque, escludeva il diritto alla retribuzione negli intervalli non lavorati, in mancanza di atti di messa in mora (nella specie avvenuta con la richiesta di convocazione del datore di lavoro presso TIJPLMO, dopo che si era già anche formalmente instaurato un rapporto a tempo indeterminato). La Corte negava altresì il diritto al risarcimento del danno esistenziale, aggiungendo che comunque lo stesso si sarebbe prescritto Circa, poi, la richiesta relativa all'assegnazione di azioni della società, in virtù del verbale del C.d.A. di Meridiana del 1999, la Corte rilevava che, trattandosi di elargizione una tantum, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, la società andava condannata al risarcimento del danno, corrispondente al valore delle azioni, come determinato nella detta delibera Quanto alla ricostruzione della carriera la Corte di merito affermava che nessuna domanda poteva essere estesa "ai fini previdenziali" non essendo parte il Fondo Volo dell'INPS o comunque il soggetto tenuto alle prestazioni ed a riscuotere le contribuzioni Andava invece computata l'anzianità lavorativa e retributiva, connessa all'accertamento del rapporto a tempo indeterminato, limitatamente a tutti i periodi lavorati, da sommarsi a quelli successivi alla formale assunzione a tempo indeterminato, con il riconoscimento dei conseguenti scatti di anzianità, tenuto conto della prescrizione delle pretese tutte anteriori al giugno 1999, e con la relativa condanna generica della società Circa, infine, il lavoro asseritamente prestato oltre i limiti contrattuali, la Corte rigettava la domanda in mancanza di allegazione specifica e di prova al riguardo Per la cassazione di tale sentenza la V. ha proposto ricorso con diciannove motivi La Meridiana s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi, depositando altresì memoria ex art. 378 c.p.c. La causa, quindi, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sull'ordinanza di rimessione di questa Corte n. 2112/2011, relativa allo ius superveniens, costituito dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.
LaPrevidenza.it, 31/12/2012
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