Cassazione, sez. lavoro, sentenza 30.10.2012 n. 18642
Con sentenza dell'8.3.2008 il Tribunale di Milano, pronunciando sul ricorso proposto da P.E. - volto ad ottenere l'accertamento della nullità e, comunque, l'annullamento totale o parziale del sollecito o avviso di pagamento del (OMISSIS) per cartelle esattoriali insolute riferite a contributi della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense - lo dichiarava inammissibile avverso le cartelle esattoriali nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) e dichiarava, altresì, non dovuti gli importi iscritti a ruolo e di cui alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello il P. e l'adita Corte territoriale, con sentenza pubblicata il 24 maggio 2010, rigettava il gravame.
La Corte di appello rilevava: a) la inammissibilità dell'opposizione al sollecito o avviso di pagamento che aveva seguito l'emissione delle cartelle esattoriali, dovendo l'opposizione essere rivolta unicamente contro il ruolo e la cartella esattoriale che costituisce l'atto impositivo attraverso il quale il contribuente riceve ufficialmente notizia dell'iscrizione a ruolo; b) la inammissibilità dell'opposizione riguardo ai motivi concernenti vizi formali della cartella in quanto non proposta nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi - di cui all'art. 617 c.p.c. - e nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella, essendo il rimedio D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 previsto per motivi inerenti il merito della pretesa; c) la inammissibilità dell'opposizione avverso le due cartelle esattoriali (sopra meglio indicate) perchè tardiva, essendo stata proposta ben oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 decorrente dalla notifica che doveva ritenersi essere stata effettuata ritualmente per entrambe le menzionate cartelle ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (essendo state espletate le attività previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 comma 1, lett. f richiamato dal comma 4 del menzionato art. 26). Per la Cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso il P. affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la Equitalia Esatri s.p.a. (già Esazioni Tributi s.p.a.).
La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è rimasta intimata.
LaPrevidenza.it, 04/03/2013
0823911023
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Avvocato
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