Cassazione Sezione Lavoro 28 maggio 2008,n. 13813
Nel procedimento stabilito dall'art. 7 della legge n. 300/1970 per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari la regola della preventiva contestazione dell'addebito rappresenta una essenziale garanzia del contraddittorio, mentre il quinto comma dello stesso articolo prescrive la forma scritta della relativa comunicazione (con riferimento ai provvedimenti più gravi del rimprovero verbale). L'effettività di questa tutela è assicurata dal principio della immutabilità della contestazione, che costituisce un elemento necessario di garanzia dell'effettivo esercizio di difesa del lavoratore incolpato, precludendo al datore di lavoro di far valere a sostegno delle sue determinazioni disciplinari circostanze nuove rispetto a quelle contestate.
Alla stessa funzione di garanzia - ha aggiunto la Corte - risponde l'esigenza di specificità della contestazione, integrata solo quando con la formulazione dell'addebito sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ..
LaPrevidenza.it, 29/06/2008
3497880035
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