Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 25 febbraio 2011, n. 4677 - Giovanni Dami
Come ogni anno l'Inps, tra la fine del mese di dicembre e quello di gennaio pubblica la circolare contenente l'entità degli importi, le rivalutazioni per le prestazioni previdenziali in pagamento l'anno successivo con l'indicazione dei limiti reddituali per conseguire tali diritti.
Anche quest'anno l'istituto ha pubblicato la circolare con i "rinnovi" previsti per il 2013. La circolare é la numero 149 del 28 dicembre scorso.
Questa circolare sarà certamente ricordata dagli invalidi civili totali (cioè coloro ai quali è stata riconosciuta una invalidità del 100% dalle competenti commissioni Asl/Inps) perché a partire dall'anno 2013 vengono modificati i criteri per la concessione della pensione di inabilità (di €. 267,83 mensili). La particolarità di questa interpretazione dell'istituto sta nel fatto che i criteri di concessione sono modificati solo ed esclusivamente per gli invalidi civili totali. Restano invariate le regole per la concessione del medesimo assegno agli invalidi civili parziali.
In buona sostanza da oggi, un soggetto che viene riconosciuto invalido civile al 100% ha diritto a riscuotere le provvidenze economiche (la pensione di inabilità) solo se il suo reddito, cumulato con quello del coniuge non supera (nel 2013) €. 16.127,30
Fino al 31/12/2012 il medesimo soggetto riconosciuto invalido civile al 100% poteva riscuotere l'assegno di invalidità civile a condizione che il suo reddito, escludendo quello della moglie non superasse €. 15.627,22.
Per gli invalidi civili parziali (soggetti riconosciuti con una percentuale le di invalidità dal 74% al 99%) non cambia nulla e, per la concessione dell'assegno mensile si terrà conto del solo reddito personale eludendo quello del coniuge.
L'interpretazione dell'INPS
Nonostante vi sia una copiosa giurisprudenza in materia, la posizione dell'Inps (non manifestamente dichiarata nella circolare 149 se non con il riferimento alla mera tabella di pag. 27 - all. 2) nasce da una interpretazione logica dell'excursus normativo a partire dalla legge 118/71 che ha previsto la concessione delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili.
Non di meno deve considerarsi la portata della sentenza della Cassazione 4677/2011 che ripercorre per l'occasione tale percorso giuridico-normativo (anche di tipo costituzionale) sin dalle origini. Ed é proprio nella lunga e ripetuta disamina delle norme di riferimento che il collegio giudicante si esercita in una sorta di mantra insistendo con forza nella ricerca di quale fosse stato, nel tempo, lo spirito del Legislatore nel distinguere le due prestazioni assistenziali con specifico riferimento alla valenza o meno del reddito coniugale quale elemento da considerare per la liquidazione delle c.d. provvidenze destinate agli invalidi civili totali.
Le precise argomentazioni (probabilmente immuni da vizi di logicità) risuonano perpetuamente come un lungo tambureggiare fino al terzo punto della sentenza per dare spazio alle argomentazioni di tipo costituzionale sulla rilevanza del reddito del coniuge (così come per gli altri componenti del nucleo familiare) quale ... "preclusivo dell'intervento di sostegno a carico della collettività .... E concorrente con quello pubblico finalizzato alla tutela dell'uguaglianza".
Lo specifico riferimento alla pensione sociale é ridondante sino alle ultime righe della vergata sentenza e da qui la logica conclusione di un ragionamento ben argomentato che il collegio blinda con il sigillo del principio "L'accertamento del requisito reddituale ai fini della concessione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti deve tenere conto del reddito del coniuge al fine di non superare il limite imposto dalla legge".
Criteri applicativi conseguenti
E' del tutto evidente che la portata di tale interpretazione potrà certamente avere effetti sulle pensioni di inabilità da erogarsi a partire da oggi. Non a caso l'istituto, quasi in sordina si è limitato ad aggiungere alla tabella di riferimento una semplice nota in grassetto per evidenziare che dal 2013, per i casi richiamati ut supra sarà considerato il reddito coniugale restando immodificati i criteri per gli anni precedenti.
É pur vero che l'Inps potrebbe modificare in pejus le prestazioni già erogate notificando l'indebito entro i termini di prescrizione oppure utilizzando la campagna RED per l'acquisizione e la verifica reddituale di moltissimi pensionati ivi compresi gli invalidi civili ma tale operazione di rastrellamento, a parere dello scrivente potrebbe rivelarsi infelice innanzi all'opinione pubblica e vista come un accanimento nei confronti di soggetti che, secondo Costituzione, devono godere di una particolare tutela per il loro status.
Ad ogni buon conto, a giudicare dalle prime reazioni scaturite in seguito all'interpretazione dell'Inps sul tema é probabile che la questione sia portata innanzi alla Consulta per dirimerla definitivamente.
Giovanni Dami
LaPrevidenza.it, 10/01/2013
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