Obbligazione concorrente del datore apparente - non sussiste
La sentenza conferma un orientamento in ordine alla questione relativa ai contributi previdenziali pagati dal datore apparente (cfr.Cass. 7.7.2004n.12509; Cass.24.3.2004 n.5915;Cass.29.5.2006 n.12735), statuendo che inipotesi di interposizione delle prestazioni non è configurabile una concorrente obbligazione del datore apparente, con riferimento ai contributi dovuti.Rimane tutavia l'efficacia satisfattiva del pagamento effettuato, in relazione al disposto dell'art.1180 c.c.(efficacia satisafttiva del pagamento efettuato da terzo)Al datore di lavoro apparente, inoltre, non si applica la norma dell'art.2036 c.c. che consente la ripetizione di quanto pagato per errore scusabile, posto che non può considerarsi scusabile l'errore di chi è corresponsabile della violazione dell'art.1 l.1369/60
LaPrevidenza.it, 02/02/2008
3497880035
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Avvocato
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