marted́, 20 ottobre 2026

Indennità piena al lavoratore che sceglie l'indennizzo economico al posto del reintegro

Cassazione, sezione Lavoro, Sentenza 17 settembre 2012, n. 15519

 

Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma M.R. chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo a carico di Rete Ferroviaria italiana spa per l'importo indicato a titolo di retribuzioni maturate dal giorno dell'esercizio del diritto di opzione L. n. 300 del 1970, ex art. 18 a quello del pagamento integrale della indennità sostitutiva con accessori. Deduceva il ricorrente che il Tribunale di Roma con sentenza del 13.7.2000 passata in giudicato aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalle FFSS ed aveva condannato la detta società al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del recesso sino alla data di effettiva reintegra, che aveva esercitato il 3.11.2000 il diritto all'opzione L. n. 300 del 1970, art. 18, ex comma 5 e che solo in data 15.4.2002 la datrice di lavoro aveva pagato le retribuzioni arretrate dal giorno del licenziamento sino all'esercizio del diritto all'opzione.

Ritenuto che l'obbligo datoriale di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo si doveva considerare esistente sino all'integrale soddisfacimento della indennità sostituiva, chiedeva la condanna della RFI al pagamento in suo favore della complessiva somma di Euro 38.507,00. Il Tribunale con decreto ingiuntivo del 2.9.2004 ingiungeva alla società il pagamento della somma indicata.

Su opposizione della RFI il Tribunale di Roma con sentenza del 10.11.2005 rigettava l'opposizione. La Corte di appello di Roma con sentenza del 15.1.2009 accoglieva l'appello della RFI e revocava accogliendo l'originaria opposizione revocava il decreto ingiuntivo opposto. La Corte territoriale osservava che con l'esercizio del diritto di opzione e la sua comunicazione il rapporto di lavoro viene a cessare e quindi non sussiste più l'obbligo del risarcimento del danno unitamente a quello di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ma solo l'obbligazione del pagamento della prevista indennità con gli accessori, conseguenza ordinaria della mora debendi. La scelta del lavoratore con l'esercizio del diritto di opzione era irrevocabile e pertanto non poteva sussistere un obbligo di pagamento di retribuzioni a titolo di risarcimento del danno per una mancata reintegrazione ormai irrealizzabile.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il M. con un motivo; resiste la RFI con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Allegato: cass_15519_2012.html
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LaPrevidenza.it, 06/03/2013

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