martedì, 20 ottobre 2026

Illegittima la concessione in giudizio di una prestazione previdenziale mai richiesta

Cassazione, sez. lavoro sentenza 12.7.2012 n. 11914

 

Il ricorrente ente previdenziale con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello con il riconoscimento, oltre che del diritto all'indennità di accompagnamento dal novembre 2001, anche dell'assegno di invalidità da tale data, ha emesso una pronuncia affetta da vizio di ultrapetizione ampliando gli effetti giuridici della domanda con l'attribuzione di una prestazione (assegno di invalidità), non richiesta. Lo stesso ente con il secondo motivo lamenta nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, in relazione all'art. 156 c.p.c., rilevando contrasto tra motivazione, in cui l'accoglimento dell'appello è riferito al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e il dispositivo, che riguarda anche il riconoscimento dell'assegno di invalidità. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè strettamente connessi, sono fondati, atteso che il giudice di appello non ha chiarito il contenuto dell'originaria domanda, indicata come diretta ad ottenere declaratoria del diritto all'indennità di accompagnamento, laddove il primo giudice aveva parlato di domanda volta al riconoscimento di invalidità civile al 100% con l'indennità di accompagnamento ex L. n. 18 del 1980. Nè potrebbe ipotizzarsi, come affermato dalla controricorrente, errore materiale da parte del giudice di appello, che per mera distrazione avrebbe parlato di assegno di invalidità intendendo riferirsi a pensione di inabilità ex L. n. 118 del 1971, trattandosi di error in iudicando con riguardo a due diverse prestazioni, aventi diversi presupposti. Nella situazione venutasi a creare non assume decisivo rilievo il decreto emesso dalla stessa Corte di Appello di Catanzaro in data 7 aprile 2011, che ha corretto il dispositivo dell'impugnata sentenza nel senso che "l'assegno di invalidità" doveva intendersi come "pensione di inabilità", con condanna dell'INPS a corrispondere alla S. la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento dal 1.11.2001, oltre accessori di legge.

Allegato: CASS_11914_2012.html
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LaPrevidenza.it, 07/02/2013

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