Il rifiuto del lavoratore di prendere servizio a seguito di trasferimento quale licenziamento disciplinare
Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass., sez. lav., 24 marzo 2010, n. 7045
In tema di licenziamento, Cass. 7045/2010 afferma che il licenziamento intimato al lavoratore per una qualche mancanza o inadempienza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (incluso il rifiuto di prendere servizio presso la nuova sede di lavoro assegnata per l'effetto di un trasferimento) ha ontologicamente natura disciplinare, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto. Ne deriva che detta forma di licenziamento deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa. (in senso conforme Cass., sez. lav., 13 agosto 2007, n. 17652).
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1. C.I.F. con il ricorso introduttivo ha lamentato l'illegittimità del licenziamento in intimatole, con lettera del 10 maggio 1999 dalla datrice di lavoro North East Services s.p.a., per assenza dal posto lavoro in Treviso, ove era stata in precedenza trasferita (lettera del 17 settembre 1998), con la motivazione della soppressione dell'ufficio amministrativo di Vicenza, già assegnatole ed ove aveva sin ad allora operato, negando la legittimità del licenziamento in quanto successivamente l'ufficio di sua provenienza aveva continuato ad operare e non era stato soppresso venendo le sue mansioni svolte da altri impiegati, nonchè per non essere stato eseguito alcun trasloco di mobilia ed attrezzatura, nè data alcuna comunicazione della chiusura della sede alla C.C.I.A. competente.
In via subordinata la C. ha contestato la sussistenza dei presupposti dell'art. 2103 c.c., attesa la natura disciplinare del trasferimento intervenuto nonchè la violazione dell'art. 37 c.c.n.l.
quanto al rispetto del termine di preavviso del trasferimento e per la mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali di settore.
Inoltre ha dedotto l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori e art. 32 c.c.n.l.
trattandosi di sanzione disciplinare (il licenziamento era stato intimato dopo 15 giorni dall'avvenuta presentazione delle giustificazioni in asserita violazione dell'art. 32 cit.) Sosteneva poi la ricorrente che il licenziamento intimatole, essendo illegittimo il trasferimento, era illegittimo perchè il suo rifiuto di prendere servizio nella diversa sede assegnatole doveva ritenersi giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c..
2. Con sentenza n. 2/02 dell'1.1.2002 il Tribunale di Vicenza, nell'instaurato contraddittorio con la società convenuta che sosteneva l'infondatezza del ricorso sotto ogni profilo, ha rigettato nella quasi totalità le domande della ricorrente, rilevando che l'assunto fondato sulla "mancata soppressione del posto di lavoro" non aveva trovato conferma all'esito delle prove assunte, le quali invece avevano confermato l'effettività della soppressione dell'ufficio amministrativo della filiale di Vicenza e l'avvenuto potenziamento di quello della filiale di Treviso (anche con personale proveniente da Padova, ove parimenti era stata attuata una contrazione del personale con ridimensionamento del medesimo) nonchè avevano mostrato che dopo il trasferimento della ricorrente l'ufficio di Vicenza non era più stato operativo.
Ha concluso Tribunale che effettivamente sussistevano le ragioni di cui all'art. 2103 c.c., (con riguardo sia gli uffici di Vicenza che a quello di Treviso); che dopo sette mesi di protratta assenza (agosto 1998 - marzo 1999) legittimamente il datore di lavoro, dopo aver invitato la dipendente a riprendere servizio a Treviso, aveva contestato il 15 aprile 1999 l'assenza ingiustificata della medesima dal 31 marzo 1999 e ricevute (dopo venti giorni) le giustificazioni della dipendente, l'aveva licenziata in tronco in data 10 maggio 1999.
Riconosceva in favore della ricorrente, a norma dell'art. 37, comma 3, del c.c.n.l. di settore, il diritto alla prevista indennità bimestrale sostitutiva del preavviso.
3. Con atto depositato il 6 marzo 2003 C.I.F. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza riproponendo le difese svolte in primo grado.
Chiedeva che fosse accertata l'illegittimità del trasferimento disposto da parte datoriale e per l'effetto dichiarata la sua inefficacia per violazione dell'art. 2103 c.c. e della normativa contrattuale per il personale dipendente dell'imprese di. spedizione;
che fosse accertata e dichiarata la nullità od invalidità del licenziamento intimatole per avvenuta violazione del disposto della L. n. 300 del 1970, art. 7, nonchè degli artt. 32 e ss. del c.c.n.l., ovvero in quanto del tutto privo di giustificato motivo e di giusta causa, con condanna della società appellata alla sua reintegrazione o alla sua riassunzione, ed al risarcimento del danno.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società appellata che replicava alle avverse argomentazioni chiedendo il rigetto del gravame, con conferma dell'impugnata sentenza.
La Corte d'appello di Venezia con sentenza del 17.5.-7.11.2005 ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado.
4. Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione l'originario ricorrente.
Resiste con controricorso la parte intimata.
LaPrevidenza.it, 16/03/2010