martedì, 13 ottobre 2026

Il Lavoratore pubblico ha diritto alla retribuzione corrispondente alla qualifica superiore di fatto svolta

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza 18.02.2016 n. 3211 - Avv. Michele Cannistraci

 

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale comporta il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore.

E' questo, in estrema sintesi, il principio di diritto affermato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la Sentenza 18.02.2016 n. 3211.

IL CASO

Con ricorso proposto dinanzi al Giudice del Lavoro, un dipendente comunale, inquadrato nella qualifica di quadro, conveniva il comune ove prestava attività lavorativa, chiedendo l'accertamento dello svolgimento, in concreto, di mansioni dirigenziali.

Per l'effetto, il ricorrente chiedeva al Giudice adito la condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito effettivamente e quanto, invece, avrebbe dovuto percepire, in ragione delle mansioni superiori effettivamente svolte.

Il Tribunale adito, tuttavia, respingeva la domanda.

Avverso la sentenza del Giudice di primo grado, proponevano appello gli eredi del dipendente, nel frattempo scomparso.

La Corte di Appello territoriale, in parziale accoglimento della domanda, riformava la sentenza di primo grado, e, per l'effetto, dichiarava il diritto del defunto lavoratore al riconoscimento delle differenze retributive in relazione alle mansioni dirigenziali di fatto svolte.

Il Giudice di secondo grado, in particolare, nell'accogliere l'appello, rilevava che il dipendente aveva svolto compiti di livello dirigenziale continuamente e prevalentemente, ed era stato incaricato dell'approvazione di atti complessi e della sottoscrizione di atti certificativi.

Avverso la sentenza del Giudice di Appello, proponeva ricorso per Cassazione il Comune originariamente convenuto, sostenendo la legittimità del comportamento dell'Ente nel non riconoscere le retribuzioni proprie del dirigente al lavoratore, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 nonché dallo Statuto Comunale .

Secondo l'ente comunale, al dipendente non spettavano le retribuzioni dovute in relazione all'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali, dal momento che il Sindaco p.t., in quanto soggetto legittimato all'affidamento di incarichi di direzione in forza dello Statuto comunale, mai aveva conferito incarichi dirigenziali al dipendente stesso.

I giudici di legittimità, tuttavia, hanno respinto il ricorso proposto dall'ente comunale con la sentenza n. 3211 del 18.02.2016 .

LA DECISIONE

La Suprema Corte, nel motivare il rigetto del ricorso, ha affermato che "in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 3 0 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ­ e tale diritto non è condizionato dalla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost".

La Cassazione, inoltre, confutando l'assioma del Comune ricorrente, ha sostenuto come sia del tutto irrilevante, ai fini del riconoscimento del diritto alle differenze retributive proprie dell'espletamento di mansioni dirigenziali, la circostanza che i provvedimenti di assegnazione riguardanti la posizione organizzativa del dipendente fossero stati emessi dal Sindaco o da altro organo che avesse la titolarità del potere di conformare la specifica prestazione lavorativa dei dipendenti, vincolandoli al rispetto delle proprie determinazioni.

Ed invero, secondo la Suprema Corte, ciò che rileva è solo ed unicamente lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali da parte del lavoratore.

La pronuncia in commento ribadisce, dunque, l'orientamento della Cassazione in materia di diritto al trattamento retributivo dovuto per le mansioni superiori in concreto espletate dal dipendente nel pubblico impiego contrattualizzato, orientamento, peraltro, già ampliamente affermato, nel recente passato, dalla Giurisprudenza di Legittimità.

Non si può non ricordare, a tal proposito, Cass. n. 18808/2013, mediante la quale la Suprema Corte, dopo aver richiamato il disposto di cui all'art. 52 comma 5, D.lgs. 267/2000, in forza del quale pur essendo nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, spetta, comunque, al lavoratore la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, ha sancito "l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato".

Avv. Michele Cannistraci

***

CORTE SI CASSAZIONE

sul ricorso 14326-2011 proposto da:

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell'avvocato CARLO SPORTELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro xxxxx

eredi di xx, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PORRU, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE PORRU, giusta delega in atti;

controricorrenti -

avverso la sentenza non definitiva n. 1056/2008 della

CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2011 R.G.N. 9449/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l'Avvocato ALESSANDRO PORRU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso

per il rigetto del ricorso. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Con ricorso al Tribunale di Roma l'arch. Romano Felidangeli, dante causa degli attuali  resistenti, chiedeva l'accertamento dello svolgimento di mansioni dirigenziali e il  riconoscimento delle differenze retributive dovute a tale titolo.

2. Il Tribunale adito respingeva la domanda.

3. La Corte di appello, pronunciando sull'appello proposto dagli eredi, con una prima sentenza non definitiva (n.1056/2008), respingeva il motivo di gravame teso alla riforma del capo della pronuncia di primo grado con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le differenze retributive rivendicate anteriormente al 1.7.98. Con una seconda sentenza non  definitiva (n. 1240/2009) pronunciava nel merito e, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava il diritto del de cuius al riconoscimento delle differenze retributive in relazione alle mansioni dirigenziali a far data dal 1.7.98 sino al 31 marzo 2002. Disponeva il prosieguo del giudizio per l'espletamento di c.t.u. contabile. All'esito, con sentenza definitiva (n. 247/2011), condannava il Comune di Roma al pagamento, in favore degli eredi, di Euro 13.164,02 a titolo di differenze retributive e di Euro 74.391,69 per differenze a titolo di indennità Premio di Servizio, oltre accessori nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data di maturazione dei singoli crediti. 3.1. La Corte di appello, descritto l'esito dell'istruttoria testimoniale e  documentale, concludeva che l'arch. xxx aveva svolto compiti di livello dirigenziale continuativamente e prevalentemente. Nella seconda sentenza non definitiva riferiva che l'originario ricorrente, nella sua qualità di Dirigente Tecnico, era stato responsabile dell'Ufficio Istruttoria Progetti; aveva gestito e coordinato il personale del nono dipartimento, predisposto con continuità gli schemi e le proposte di deliberazioni su mandato dell'Assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, formulato pareri vincolanti, rilasciato nulla osta e firmato .. atti per conto del Direttore. Il xx era stato incaricato dell'approvazione di atti complessi e della sottoscrizione di atti certificativi. 4. Le tre sentenze sono state impugnate dal Comune di Roma, che affida il ricorso a quattro motivi. Resistono con controricorso gli eredi F..

Corte di Cassazione - copia non ufficiale 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione degli artt. 13 e 19, comma 3, d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993; art. 24, comma 3, lett. e) dello Statuto del Comune di Roma; art. 50 digs. 267 del 18 agosto 2000. Si deduce che l'art. 19, comma, 3 d.lgs. n. 29/93 affida il conferimento di incarichi di direzione all'organo di vertice di ciascuna Amministrazione dello Stato e, quanto al  Comune di Roma, lo Statuto ha affidato tale compito al Sindaco e ciò ha trovato conferma anche nell'art. 50 digs. 267/2000. Nella specie, era incontrovertibile che né l'Assessore Montino, né il firmatario della successiva determinazione dirigenziale n. 301 del 29.1.2000 potevano essere ritenuti organi competenti a conferire incarichi dirigenziali. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 34 Statuto del Comune di Roma e dell'art. 107 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000. Si sostiene che le funzioni elencate dalla Corte di appello nella seconda sentenza non definitiva non integravano i presupposti richiesti dall'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma che, al primo comma, individua il dirigente quale responsabile in via esclusiva della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati e, al comma secondo, fa esplicito riferimento all'andamento degli uffici, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle risorse economiche, professionali e strumentali. Inoltre l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 individua, ancorché con elencazione non tassativa, i compiti attribuiti ai dirigenti .. R.G. n. 14326/2011 -2- , Uct 15 dicembre 2015 Roma Capitale c/Grassigli + 2 e, in relazione a tale elencazione, i compiti effettivamente svolti dal Feliciangeli solo marginalmente si trovavano a coincidere con la previsione normativa. Il Feliciangeli firmava inoltre quale rappresentante dell'Ufficio e non quale titolare dello stesso. 

3. Con il terzo motivo ci si duole di vizio di motivazione in ordine al passaggio motivazionale in cui la Corte aveva condiviso l'assunto di parte appellante circa la sostanziale retrocessione subita dal Feliciangeli quando, già dirigente, fu inquadrato al livello di quadro (VIII livello) mentre tutti gli altri dirigenti nel 1985 vennero inquadrati diversamente. Il d.P.R. n. 347/83 aveva previsto che il primo inquadramento funzionale dovesse avvenire con decorrenza 10 gennaio 1983 sulla base delle declaratorie e dei profili professionali dell'accordo, indipendentemente dal livello acquisito in precedenza, e il Feliciangeli svolgeva in via assolutamente prevalente, se non esclusiva, le prestazioni descritte dal medesimo d.P.R. allegato A sotto la voce "ottava qualifica funzionale -  funzionario".  4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 56 , comma 6, d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 (nel testo sostituito dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, art. 25, così come successivamente modificato dal d.lgs. 29 ottobre 1998 n.387, art. 15), per avere la Corte di appello ritenuto di accogliere la domanda sulla scorta di una (erronea) riconduzione delle attività svolte a quelle proprie della dirigenza pubblica, senza però fondate la propria decisione sul necessario accertamento dell'assunzione, da parte del Feliciangeli, della responsabilità di tale attività e dei  risultati conseguenti.  5. Il ricorso, in tutte le sue articolazioni, è destituito di fondamento.  5.1. La questione controversa è se l'arch. Romano Feliciangeli, inquadrato nella qualifica di quadro, avesse svolto mansioni dirigenziali per il Comune di Roma e quindi avesse diritto alle differenze retributive riconosciutegli per il periodo 1.7.98-31.3.2002.  6. Quanto al primo motivo, va osservato che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (cfr. Cass. 18808 del 2013).  6.1. Ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento per svolgimento di mansioni dirigenziali è, dunque, del tutto irrilevante indagare se i provvedimenti di assegnazione riguardanti la posizione organizzativa dell'arch. Feliciangeli fossero emessi dal Sindaco o da altro organo che, secondo le linee organizzative proprie del Comune di Roma, fosse titolare del potere di conformare la specifica prestazione lavorativa dei dipendenti, vincolandoli al rispetto delle proprie  determinazioni (cfr. Cass. 17605/2009).  7. In ordirle al secondo motivo di ricorso, deve osservarsi, quanto al riferimento ivi contenuto alle norme dello Statuto del Comune di Roma, che lo Statuto non risulta prodotto in allegato al ricorso (adempimento prescritto a pena di improcedibilità, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ.) e che le norme di riferimento, sulle quali si incentra la censura, non sono state trascritte nella loro  interezza (così incorrendo il motivo nel vizio di inammissibilità in relazione all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.). Quanto all'art. 107 dags. 267/2000, esso prevede che, al primo comma, che "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti"; pertanto, il vizio di mancata produzione ed allegazione relativo allo Statuto si riflette anche sul secondo ordine di censure.

8.1. Inoltre, l'Amministrazione ricorrente trascura il secondo comma, secondo cui "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108". Il complesso di attività descritto nella (seconda) sentenza impugnata evidenzia che il Feliciangeli adottava atti che impegnavano l'amministrazione verso l'esterno.  8.2. Il terzo comma elenca a titolo esemplificativo una serie di attività, rinviando ancora una volta allo statuto e ai regolamenti dell'ente per quanto attiene alle modalità di attuazione. Tale elencazione comprende - tra l'altro - attività quali provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel  rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.  8.3. Il motivo di ricorso non nega che le mansioni svolte dal Feliciangeli rientrassero tra quelle ivi descritte, ma a ferma - peraltro senza fornirne un'adeguata spiegazione - che "solo marginalmente si trovavano a coincidere con i compiti ora descritti". Trattasi di una valutazione che non attiene  all'interpretazione della norma di legge, cui si riferisce il motivo di ricorso. 8.4. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. 8.5. Costituisce principio consolidato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle  argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.  9. Il terzo motivo è inammissibile, poiché il passaggio motivazionale su cui ci incentra la censura non integra una pronuncia autonoma, ma un argomento a sostegno del decisum, mentre il motivo sembra alludere ad un accertamento della illegittimità dell'inquadramento formalmente attribuito (peraltro in epoca estranea all'ambito della cognizione del giudice ordinario segnato dalla prima  sentenza non definitiva), questione che esula dal giudizio, il quale verte (soltanto) sul riconoscimento di differenze retributive per svolgimento di fatto di mansioni superiori. 10. Infine, il quarto motivo è infondato per lo stesso ordine di ragioni di cui al secondo motivo.  11. In conclusione, il ricorso va respinto.  12. Le spese del giudizio di legittimità, poste a carico della Pubblica Amministrazione ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 100,00 per esborsi ed 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. 

Così deciso in Roma, 11-15 dicembre 2015 Il Consigliere est. Il Presidente
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LaPrevidenza.it, 02/03/2016

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