martedì, 20 ottobre 2026

Discredito del datore di lavoro e giusta causa del licenziamento

Lavoro – Licenziamento disciplinare – Lesione dell’immagine del datore di lavoro – Giusta causa di licenziamento – Legittimità - Fattispecie.

 

La condotta del lavoratore, volta a denigrare l’immagine dell’azienda, può costituire giusta causa di licenziamento allorquando si sia in presenza di una molteplicità di episodi che, oltre ad esprimere un'intensità complessiva maggiore dei singoli fatti (e della loro somma aritmetica), delinei una persistenza che è di per sé ulteriore negazione degli obblighi del dipendente, ed una potenzialità negativa sul futuro adempimento di tali obblighi. In ogni caso, l'intensità della fiducia richiesta è differenziata a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, ed il fatto concreto deve essere valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante alla sua potenzialità di negazione della futura correttezza dell'adempimento.

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Con sentenza del 16 aprile 2003 il Tribunale di Monza, accogliendo la domanda proposta da Elena R. , dichiarò l'illegittimità del licenziamento intimato dalla M. Holding S.p.a. l'8 aprile 2002 e condannò la Società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno. Con sentenza del 27 dicembre 2004 la Corte d'Appello di Milano limitò il risarcimento del danno al pagamento dell'indennità pari alle retribuzioni dal licenziamento al 30 settembre 2002, nel resto confermando la sentenza del primo giudice.

Analiticamente esaminando gli elementi dell'impugnazione, il giudicante osserva che:

1. in ordine alla contestazione del 27 marzo 2002, poiché la lettera di giustificazioni e la lettera di licenziamento sono egualmente datate 8 aprile 2002, la deduzione della Società, per cui il termine di 5 giorni dalla contestazione può anche non rispettarsi ove il lavoratore abbia presentato le sue giustificazioni, è inconferente;

2. in ordine alla contestazione del 14 febbraio 2002:

2.a. il fatto di aver "proferito espressioni offensive sulla capacità e sulla professionalità del personale", per la sua genericità (esaurendosi in un aggettivo), non consente di percepirne la rilevanza e la gravità;

2.b. il fatto di aver divulgato "gli addebiti contenuti nella precedente lettera di contestazione del 12 febbraio (relativi al ritrovamento di prodotti scaduti presso il blocco operatorio), assume scarso significato, poiché la R. si era limitata a parlare con altri dipendenti (non con terzi), e la consistenza del lamentato "danno di immagine" non è comprensibile;

3. anche i fatti relativi alla contestazione del 26 febbraio 2002 (essersi recata, pur cautelarmente sospesa, presso la sede della Società, avere chiesto di parlare con la R.S.I. ed avere tentato contatti con il personale al fine di propalare notizie offensive nei confronti della Società) sono poco significativi, poiché la sospensione cautelare non poteva impedire alla R. di entrare in azienda; ed il comportamento era solo alquanto scorretto;

4. in ordine alla contestazione del 12 febbraio 2002 (ritrovamento di prodotti scaduti presso il blocco operatorio), il fatto stesso non è provato con certezza (poiché la R. era stata assente dal 4 febbraio: ed altri aveva avuto la gestione degli armadi) ed è di limitata entità (la pregressa scadenza del materiale non era particolarmente “eccessiva”). I fatti in contestazione non integravano una giusta causa, e, non configurando un grave inadempimento degli obblighi contrattuali, non costituivano neanche un giustificato motivo oggettivo.

Poiché la Società non aveva specificamente dedotto sull'esatto ammontare del danno per il mancato utilizzo di materiale (per Euro 7.129), sulla tempistica delle ordinazioni e sul rapporto causale fra la funzione della R. ed il danno, la condanna della Società alla restituzione della somma in quanto indebitamente trattenuta, era legittima.

 

Allegato: cass_19232_2007.html
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LaPrevidenza.it, 22/09/2007

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