Cassazione civile sez. lav., 11 settembre 2012, n. 15165
1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2219, 1175 e 1375 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, lett. a), sostenendo che i fatti addebitati al C., vale a dire il rifiuto di ricevere la documentazione inerente la procedura di mobilità che lo riguardava ed il tenore delle espressioni offensive adoperate nei confronti del rappresentante della parte datoriale, erano idonei ad incrinare irrimediabilmente il rapporto fiduciario col dipendente la cui espulsione era, pertanto, giustificata.
Aggiunge la ricorrente che la qualità di rappresentante sindacale del C. non lo abilitava a rifiutare la ricezione sul luogo dei lavoro della predetta documentazione, sia in considerazione del vincolo contrattuale che legava le parti a rispetto dei relativi adempimenti negoziali, sia con riguardo al fatto che quella comunicazione concerneva anche la posizione lavorativa del medesimo dipendente, per cui non era condivisibile la conclusione cui era giunta la Corte di merito, la quale aveva ritenuto che il fatto fosse riconducibile nell'ambito delle relazioni sindacali, come tale scusabile, trascurando la circostanza che il C. non si era nemmeno preoccupato di provare la verità dei fatti costituenti l'oggetto delle accuse rivolte all'operato della società. In ogni caso, conclude la difesa della società, nessun atteggiamento antisindacale era emerso nel comportamento della parte datoriale atto a far ritenere illegittima la sua decisione di licenziare il C..
2. Col secondo motivo la ricorrente si duole dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia rappresentato dalla condotta del C. in occasione dei fatti di causa, assumendo che il medesimo aveva tenuto un comportamento, non solo immotivato e pretestuoso, quale il rifiuto di ricevere la documentazione che concerneva la sua posizione lavorativa, ma anche offensivo nei riguardi del rappresentante della società, comportamento che incrinava irrimediabilmente il vincolo fiduciario ed integrava gli estremi dell'intimato recesso. Aggiunge la ricorrente che anche il comportamento successivo de dipendente era stato contraddistinto da un atteggiamento di avversione e conflittualità, essendosi il medesimo rifiutato di riprendere il servizio a seguito di invito della società comunicatogli solo due giorni dopo la lettura del dispositivo, intimandole di dare esecuzione alla sentenza e segnalandole che si riservava di far valere ogni suo diritto in merito.
Quanto alla censura espressa coi secondo motivo, attraverso la quale si contesta, attraverso un inammissibile tentativo di rivisitazione del merito, la motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della condotta del C. ai fini del suo licenziamento, si osserva che la stessa non scalfisce la validità della "ratio decidendi" adottata al riguardo dai giudici d'appello, i quali, con ragionamento adeguato ed immune da vizi di carattere logico-giuridico, come tale sottratto ai rilievi di legittimità, hanno escluso che i fatti contestati al dipendente potessero integrare gli estremi di una insubordinazione, atteso che il comportamento di quest'ultimo non era collegabile ai doveri della prestazione lavorativa ed era stato posto in essere, seppur in maniera aspra, nel contesto dell'esercizio di prerogative sindacali...
LaPrevidenza.it, 05/02/2013
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