Cassazione, sez. lavoro, Ordinanza 12.7.2012 n. 11906
L'INPS chiede che sia cassata la sentenza della Corte d'appello di Trento, nella parte in cui ha condannato l'Istituto a pagare a P.E. differenze di ratei pensioni maggiorate ai sensi della normativa sull'amianto, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Il ricorso dell'INPS denunzia violazione di legge e precisamente del divieto di cumulare interessi e rivalutazione in materia previdenziale.
L'intimato si difende con controricorso assumendo che l'espressione utilizzata dalla Corte non viola la legge perchè indica che interessi e rivalutazione dovranno essere liquidati a norma di legge.
In effetti, l'uso della congiunzione è indica invece che dovranno essere liquidati tanto gli interessi che la rivalutazione, il che non è possibile perchè la L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, vieta il cumulo di interessi e rivalutazione.
Tale norma dispone che "gli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute ..... L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalla somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito".
Quindi il cumulo è vietato e il giudice ha violato una precisa disposizione di legge condannando l'INPS al pagamento sulle prestazioni arretrate degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Pertanto il ricorso deve essere accolto e, decidendo nel merito, deve condannarsi l'INPS non al pagamento di rivalutazione ed interessi, bensì della maggior somma tra interessi e rivalutazione. Spese liquidate come in dispositivo.
LaPrevidenza.it, 03/01/2013
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