martedì, 13 ottobre 2026

Transazioni in materia di lavoro e obbligo contributivo

Nota a Cassazione, Sentenza 23.4.2014 n. 9180 - Giovanni Dami

 

Con una recente sentenza, la cassazione è intervenuta nel merito di una questione che riguarda direttamente le transazioni in materia lavorativa cioè quegli accordi stipulati tra datore di lavoro e lavoratore al fine di evitare l'insorgere di una lite. Tra queste rientrano anche le vertenze di lavoro.

In buona sostanza il datore di lavoro concorda con il lavoratore il pagamento di una somma che copre quanto da lui richiesto a titolo di differenze retributive, straordinari, differenza di inquadramento ecc...  (le motivazioni possono essere molte). Ciò al fine di evitare il ricorso al Giudice.

In questi casi si realizza un rapporto diretto tra le due parti in causa e la positiva conclusione dell'accordo è riferita solo all'avvenuto risarcimento del lavoratore e non anche al versamento dei contributi previdenziali su quelle somme che fanno riferimento alla retribuzione percepita dal lavoratore in fase di transazione.

In buona sostanza, in questo tipo di transazioni l'Inps normalmente non interviene e quindi non riscuote i contributi previdenziali.

Ed è proprio in riferimento a tale modus operandi che la cassazione ribadisce con forza il principio secondo il quale l'attribuzione del titolo transattivo attribuito dalle parti all'erogazione di somme che possono fare riferimento ad emolumenti soggetti ad imposizione contributiva non li esonera da tale adempimento.

Tale principio è contenuto nell'art. 12 della legge 153 del 1969 che recita: "per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro" ribadito anche nel decreto legislativo 314 del 1997 (decreto di modifica della precedente norma) dove si evidenzia che ciò che comprende l'imponibile contributivo riguarda tutto quanto percepito dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro.

Lo stesso articolo 12 della legge 153 elenca in cinque punti quali sono le voci escluse dall'imposizione contributiva.

In sintesi i Giudici ritengono che il concetto di retribuzione indicato nell'art. 2099 del codice civile sia ben più ampio e che tra le somme soggette a contribuzione obbligatoria vi siano anche quelli non necessariamente riferiti alla prestazione lavorativa.

Tale principio, secondo i Giudici vale anche per le somme erogate a titolo di incentivazione all'esodo.

La sentenza (la n. 9180 del 23 aprile 2014 consultabile su www.laprevidenza.it) è molto chiara nello stabilire il principio di cui sopra e ribalta un orientamento contrario della stessa corte affermatosi con due precedenti sentenze.

Se l'Inps sposasse la tesi affermata dai Giudici stimolando un piano di monitoraggio e verifica di tutte le transazioni lavorative concluse presso le Direzioni Provinciali del Lavoro (magari con retroattività entro i termini di prescrizione), tutti coloro che sono in procinto di chiudere una transazione lavorativa (vertenze sindacali, incentivazione all'esodo, ecc....) potrebbero ricevere notizie dall'Inps al fine di vedersi richiesti i contributi previdenziali di legge sulle somme pattuite. Infine, in presenza di contenzioso legale spetterebbe al Giudice stabilire su quali somme assoggettare la contribuzione di legge.

In effetti la tesi affermata dai Giudici appare corretta non ritenendo equo l'esonero contributivo sulle somme erogate ad un lavoratore che hanno come oggetto una transazione ma che in realtà si riferiscono ad una prestazione lavorativa.


(Giovanni Dami)

 

 

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo - Presidente - Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere - Dott. VENUTI Pietro - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente:  sentenza sul ricorso 9046/2011 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, D'ALOISIO CARLA, giusta delega in atti;  - ricorrente -  contro INTESA SANPAOLO S.P.A. (già BANCA INTESA S.P.A) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 466-A, presso lo studio dell'avvocato GIORDANO ALESSANDRA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FUSARO MAURO NICOLA VINCENZO, giusta delega in atti;  - controricorrente - avverso la sentenza n. 1259/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/11/2010 r.g.n. 1512/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO; udito l'Avvocato MARITATO LELIO; udito l'Avvocato FUSARO MAURO NICOLA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l'opposizione proposta da Banca Intesa avverso il decreto n. 172/98 emesso dal Giudice del lavoro di Catanzaro per il pagamento di contributi, sanzioni e somme aggiuntive sugli importi che l'opponente aveva corrisposto ai lavoratori R.M. e B.L. in esecuzione di transazioni intervenute tra le parti.

La Corte di appello, premesso che le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono dovute in dipendenza del contratto di lavoro, ma appunto del contratto di transazione, affermava che l'INPS può azionare il credito contributivo provando, con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito, quali siano le somme assoggettabili a contribuzione. Nel caso di specie, tale onere non era stato assolto, in quanto nulla era emerso dall'istruttoria espletata in primo grado, mentre dagli accordi transattivi, che pur avevano preso origine da rivendicazioni dei lavoratori collegate al rapporto di lavoro, era emersa la volontà delle parti di correlare le erogazioni all'esigenza di evitare l'alea del giudizio. Gli accordi contenevano, inoltre, un riferimento espresso all'incentivo all'esodo, titolo non assoggettabile a contribuzione.

Per la cassazione di tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso affidato a due motivi. La soc. Banca Intesa resiste con controricorso.

Diritto

Con il primo motivo l'INPS denuncia la violazione dell'art. 1362 c.c., e dell'art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), e con il secondo motivo lamenta la violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte di appello confuso il dato della configurabilità di un titolo autonomo portato dalla transazione con la ratio e la funzione tipica di tale contratto, il quale normalmente non reca alcun riconoscimento dell'altrui pretesa, essendo proprio questo il presupposto per addivenire ad un accordo che evita il giudizio. Non è dunque sufficiente, per escludere la riconducibilità delle erogazioni al rapporto di lavoro, che manchi uno stretto nesso di corrispettività, dovendo considerarsi che a norma della L. n. 153 del 1969, art. 12, tutto ciò che il lavoratore riceve, in natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro rientra nell'ampio concetto di retribuzione imponibile a fini contributivi e che i profili contributivi che l'ordinamento ricollega al rapporto di lavoro non sono disponibili dalle parti. Dal tenore dei verbali di conciliazione risulta che le somme erogate erano riconducibili al pregresso rapporto di lavoro, mentre il disconoscimento delle pretese dei lavoratori è clausola di stile, funzionale a rendere possibile la regolazione transattiva del rapporto, ma priva di un preciso significato interpretativo.

Parimenti, privo di rilievo è il riferimento all'incentivazione all'esodo, che costituisce una formula di copertura, peraltro contrastante con la cessazione già avvenuta del rapporto di lavoro.

Comunque, non era stato debitamente considerato, quanto alla posizione del lavoratore R., che vi erano somme imputabili a TFR e a differenze retributive, indicative della riferibilità della transazione al rapporto di lavoro, e, quanto alla posizione del B., che dal libero interrogatorio del lavoratore era emerso che erano state rivendicate differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori e che questa era la vera causale della erogazione, mentre privo di un concreto fondamento era il riferimento all'incentivo all'esodo.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Preliminarmente, deve rilevarsi che nel ricorso per cassazione risultano riportati integralmente i testi delle due transazioni, oltre alla copia del verbale del libero interrogatorio del B., ossia gli atti sui quali i ricorso si fonda, restando così assolto il requisito dell'autosufficienza, in relazione a quanto prescritto dall'art. 366 c.p.c., n. 6. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di interpretazione del contratto - riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione - al fine di far valere i suddetti vizi, il ricorrente per cassazione, per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, deve riportare il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, o della parte in contestazione, precisare quali norme ermeneutiche siano state in concreto violate e specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato (Cass. n. 8296 del 2005, conf. Cass. 3075 del 2006, n. 11661 del 2006,1825 del 2007).

Ciò premesso, va osservato che la L. n. 153 del 1969, art. 12, nella sua originaria formulazione, applicabile alla fattispecie ratione temporis, stabiliva che, "per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro". Restavano escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore per i titoli tassativamente elencati nella stessa norma. A sua volta, il D.L. 30 maggio 1988, n. 173, art. 4, comma 2 bis, conv. in L. 26 luglio 1988, n. 291, ha previsto che "la disposizione recata nel secondo comma, numero 3), del testo sostitutivo di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori".

La retribuzione, considerata dal legislatore ai fini contributivi, non coincide con quella generalmente data ai fini della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (art. 2099 c.c.), tant'è che il legislatore (il quale, non a caso, nel capoverso dell'art. 12 usa l'espressione "si considera retribuzione") - con la locuzione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro" - ha adottato il principio di causalità, ampliando sostanzialmente il normale concetto di retribuzione, poichè il concetto di retribuzione imponibile, di cui al citato art. 12, supera il principio di corrispettività, dal momento che comprende non soltanto gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio di attività lavorativa, ma anche gli importi, che, pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro, restando escluse le erogazioni derivanti causa autonoma (Cass. Sez. Un. n. 3292 del 1985). Nel contempo il legislatore ha indicato le ipotesi eccettuative, per modo che al di fuori di esse non ne sono ammesse altre. Infatti, l'elencazione da parte della L. n. 153 del 1969, art. 12, degli emolumenti esclusi, in tutto o in parte, ai fini del computo dei contributi previdenziali ha carattere esplicitamente tassativo e non sono quindi ammissibili analogie ed equiparazioni, se non nei limiti puntualmente individuati da successive disposizioni. Ne risulta, perciò, un sistema di chiusura, che, mentre consente al giudice di merito di verificare se gli emolumenti (previsti dalla contrattazione collettiva o individuale, o concessi unilateralmente dal datore) rientrano nel concetto di retribuzione previdenziale, come voluto dal legislatore, impedisce alle parti (collettive o individuali) di attribuire direttamente ad un emolumento natura difforme da quella conferita ex lege mediante previsioni o denominazioni, comunque simulate, essendo riservata al giudice la facoltà di accertare la concreta funzione svolta dall'emolumento.

Se è vero che in alcune, risalenti pronunce di questa Corte è stato ritenuto che le erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo, finalizzato non ad eliminare la "res dubia" oggetto della lite ma ad evitare il rischio della lite stessa, che non contenga un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, sono da considerarsi non "in dipendenza" ma in nesso di mera occasionalità con il rapporto di lavoro e, pertanto, non assoggettabili a contribuzione assicurativa ai sensi della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, (Cass. n. 49/1997, n. 6923/96), la giurisprudenza più recente - e qui condivisa - ha affermato che, al fine di valutare se siano assoggettabili a contribuzione obbligatoria le erogazioni economiche corrisposte dal datore di lavoro in favore del lavoratore in adempimento di una transazione, spiega limitato rilievo la circostanza che tali somme siano pervenute al lavoratore in adempimento di un accordo transattivo, dovendosi valutare più approfonditamente non solo se manchi uno stretto nesso di corrispettività, ma se risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione, in quanto occorre tener conto sia del principio secondo il quale tutto ciò che il lavoratore riceve,in natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro rientra nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi (L. n. 153 del 1969, ex art. 12) sia della assoluta indisponibilità, da parte dell'autonomia privata, dei profili contributivi che l'ordinamento collega al rapporto di lavoro (Cass. n. 11289 del 2003).

Ne consegue che, ai fini di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12, l'indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore del datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni; inoltre, per escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione (cfr. Cass. n. 6663/2002). Difatti, sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l'obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti del rapporto stesso il relativo accertamento giudiziale (vedi Cass. n. 3122/2003). Il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr. tra le numerose decisioni, Cass. 15 maggio 1993, n. 5547; 13 aprile 1999, n. 3630).

Così come il giudicato negativo, per esempio, circa la natura subordinata di un rapporto, non può spiegare influenza per i soggetti, rimasti estranei al giudizio, che siano titolari di rapporti del tutto autonomi rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato (cfr. Cass. n. 2795/1999; n. 4821/1999 ), così la transazione tra datore di lavoro e lavoratore non può esplicare effetti riflessi sulla posizione dell'Inps, che fa valere in giudizio il credito contributivo derivante dalla legge e non dalla transazione.

Può dunque essere ribadito il principio che, in tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. n. 17670/2007).

Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tali principi ed ha seguito un percorso logico- giuridico incoerente, in quanto, pur ravvisando un nesso, almeno parziale, tra l'attribuzione patrimoniale e le rivendicazioni per inquadramento superiore, TFR o indennità di preavviso, ha poi disatteso tale relazione ponendo a carico dell'INPS l'onere di dimostrare in quale misura il titolo dell'erogazione trovasse tale giustificazione, concludendo che, in difetto di tale prova, l'intera somma doveva essere considerata estranea al rapporto di lavoro. Oltre al vizio logico intrinseco a tale opzione interpretativa, che svaluta lo stesso dato letterale assunto a fondamento del ragionamento, la soluzione si pone in contrasto con i principi sopra riportati, poichè non occorre un nesso di corrispettività per ritenere la "dipendenza" della erogazione dal rapporto di lavoro. Inoltre, quello che la Corte di appello qualifica come un titolo autonomo, ossia la volontà delle parti di evitare l'alea del giudizio, tale non è, esprimendo solo la funzione tipica della transazione, che è preordinata, mediante reciproche concessioni, ad evitare l'insorgere di una lite o di porre fine ad una controversia già in corso (art. 1965 c.c.).

Costituisce un elemento di fatto positivamente accertato dalla stessa Corte di appello che "dal dato testuale degli accordi transattivi" risulta che gli stessi avevano "preso le mosse da pretese dei lavoratori collegate al rapporto di lavoro" (pag. 3 sent. imp.). Vi è, dunque, un espresso riconoscimento della derivazione causale degli accordi dalle pretese e rivendicazioni dei lavoratori; a fronte di ciò, resta ininfluente, per le ragioni già esposte, la dichiarata volontà delle parti contraenti di escludere tale nesso, non potendo siffatta intenzione valere ad elidere gli effetti che la legge correla ad erogazioni comunque connesse al rapporto di lavoro.

Ulteriore vizio logico della sentenza risiede nell'avere ritenuto esistente un titolo autonomo e diverso nella dichiarata volontà delle parti di attribuire la somma anche quale incentivo all'esodo.

Non è stato debitamente chiarito come potesse giustificarsi tale incentivo, ossia una elargizione finalizzata ad agevolare la fuoriuscita del dipendente dall'azienda, per un rapporto di lavoro già cessato al momento della pattuizione; è stata dunque ritenuta plausibile una giustificazione priva di fondamento nei dati fattuali. In conclusione, la sentenza impugnata, pur evidenziando l'esistenza di dati testuali univocamente indicativi della "dipendenza" delle erogazioni dal rapporto lavorativo, ha poi negato che dallo stesso contratto di transazione potesse ritenersi acquisita la prova presuntiva dei fatti posti a fondamento della pretesa contributiva dell'Istituto, così incorrendo in un vizio logico oltre che giuridico. Gli stessi dati obiettivi evidenziati dalla Corte di appello, una volta espunto il vizio che ne inficia la qualificazione, costituiscono altrettanti elementi interpretativi che consentono di ritenere fondata la pretesa dell'INPS, poichè, esclusa l'esistenza di una causa autonoma e stante l'assoluta indisponibilità, da parte dell'autonomia privata, dei profili contributivi che l'ordinamento collega al rapporto di lavoro, gli emolumenti rientravano nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12.

La sentenza va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve procedersi alla decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell'opposizione.

L'esistenza di alcune pronunce di legittimità di segno parzialmente contrario giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione; compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2014
Allegato: cass_9180_2014.pdf
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LaPrevidenza.it, 13/05/2014

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