Cassazione civile sez. lav., 1 febbraio 2013, n. 2422
Col primo motivo la difesa della Fondazione ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 476 del 1984, art. 2, come modificato dalla L. n. 448 del 2001, art. 52, comma 57, in relazione all'art. 12 preleggi (art. 360 c.p.c., n. 3), riproponendo, nel contempo, la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma per asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost., ed in particolare per contrasto col principio del buon andamento dell'azione della pubblica amministrazione, in quanto sostiene che l'efficienza e l'economicità di quest'ultima verrebbero ad essere pregiudicate dall'applicazione della norma oggetto di causa, secondo la contestata interpretazione fornitane dalla Corte territoriale. A conclusione del motivo la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte se, considerati anche gli artt. 3 e 97 Cost., la L. n. 476 del 1984, art. 2, come modificato dalla L. n. 448 del 2001, art. 52, comma 57, debba essere interpretato nel senso che il diritto del dipendente pubblico al congedo straordinario retribuito sorge in modo assoluto ed incondizionato, a prescindere dall'oggetto del corso di dottorato di ricerca, ovvero se, diversamente, la norma di legge succitata debba essere interpretata nel senso che il diritto al congedo straordinario retribuito sorge solo quando l'oggetto del corso di dottorato presenti un'obiettiva connessione con le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, vale a dire con l'attività concretamente svolta all'interno dell'Amministrazione di appartenenza, sì da determinare un'utilità per la medesima". Col secondo motivo è dedotta l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente essendo sostanzialmente unica la questione sottoposta all'esame di questa Corte. Il ricorso è infondato. Invero, la L. 13 agosto 1984, n. 476, art. 2, integrato dal comma 57 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, prevede che il dipendente pubblico ammesso a corsi di dottorato è collocato a domanda in congedo straordinario senza assegni (utile a tutti i fini di progressione di carriera, quiescenza e previdenza) nel caso fruisca di una borsa di studio; nel caso i corsi di dottorato non prevedano borse di studio o in caso il dipendente vi rinunci, il dipendente in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro, salva la ripetizione degli importi qualora, dopo il conseguimento del dottorato, il dipendente decida di interrompere, nei due anni successivi, il rapporto di lavoro.
LaPrevidenza.it, 15/02/2013
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