Professioni Intellettuali; Illecito Disciplinare
Psicologi, relazione amorosa con paziente
Il Consiglio regionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio comminava nel 1999 la sanzione disciplinare della radiazione d un proprio iscritto per avere egli intrattenuto una relazione di tipo amoroso con una paziente, in palese violazione dei principi etici e deontologici regolanti l'esercizio della professione di psicologo e psicanalista.
L'interessato proponeva ricorso prima al Tribunale di Roma e, poi, alla Corte d'Appello, negando di aver intrettenuto i rapporti attebitatigli e lamentando la mancata contestazione degli addebiti, con conseguente lesione del diritto alla difesa.
In entrambi i gradi di giudizio il ricorso veniva respinto.
La decisione è, quindi, passata alla Corte di Cassazione, che ha sposato la ricostruzione della Corte d'Appello, ritenendo che la condotta illecita fosse stata regolarmente contestata al ricorrente e formulata in termini tali da consentirgli una chiara ed esauriente conoscenza dell'accusa ed una puntuale difesa.
La Suprema Corte, poi, ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'Appello, laddove ha ritenuto provata la circostanza che tra lo psicologo e la paziente fossero stati consumati rapporti sessuali, considerata anche la registrazione delle conversazioni telefoniche nel corso delle quali si rievocavano "abbracci, baci, effusioni, toccamenti, complimenti e apprezzamenti su parti anatomiche della donna, nonchè riferimenti assolutamente personali e sensazioni ed emozioni tra i due protagonisti" che denotano un'intimità incompatibile con la terapia.
La Suprema, Corte, pertanto, ha rigettato il ricorso e confermato le precedenti pronucie di primo e secondo grado.
LaPrevidenza.it, 17/12/2007