Licenziamento legittimo se il dipendente, assente per malattia o infortunio presta attività lavorativa nell'edicola della moglie
Cassazione civile sez. lavoro, sentenza 4.6.2015 n. 11551
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Presidente - Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - Dott. DORONZO Adriana - rel. Consigliere - Dott. LORITO Matilde - Consigliere - Dott. GHINOY Paola - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 17267-2012 proposto da: L.A. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 75, presso lo studio dell'avvocato MARIO LACAGNINA, rappresentato e difeso dall'avvocato DI CIOMMO GERARDO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro BARILLA G. E R. FRATELLI S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato STUDIO TRIFIRO' & PARTNERS AVVOCATI, rappresentata e difesa dagli avvocati BERETTA STEFANINO, ARTONI GIAN CARLO, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 232/2012 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 21/05/2012 r.g.n. 915/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO; udito l'Avvocato DI CIOMMO GERARDO; udito l'Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale TRIFIRO' SALVATORE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto.
Fatto
1. Il Tribunale di Melfi rigettò la domanda proposta da L. A., avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimato dalla Barilla G. e R. Fratelli s.p.a., con atto del 17/10/2007, al ricorrente perchè, durante il periodo di assenza per malattia, conseguente ad un infortunio sul lavoro, aveva svolto attività lavorativa presso l'edicola gestita dalla moglie; compensò tra le parti le spese del giudizio "atteso il disagio psicologico comunque riscontrato sussistente sulla persona del ricorrente".
2. La sentenza fu impugnata dal lavoratore e, con appello incidentale, dalla Barilla s.p.a., che censurò il capo relativo alla compensazione delle spese.
3. Con sentenza del 21/5/2012, la Corte d'appello di Potenza ha rigettato l'appello proposto da L.A. ed ha invece accolto impugnazione incidentale, condannando il L. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, oltre che di quelle del giudizio d'appello. 4. Contro la sentenza il L. propone ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo, cui resiste con controricorso la Barilla s.p.a..
5. Il ricorso è inammissibile.
6. Dall'intestazione del ricorso per cassazione, risulta che L. A. è rappresentato e difeso dall'avvocato D.C.G. del Foro di Melfi "giusta mandato in atti".
7. Dagli atti di causa non risulta tuttavia la procura speciale, nè vi sono altre indicazioni idonee ad individuare il tempo e il luogo in cui la procura sarebbe stata rilasciata.
8. L'art. 365 c.p.c. dispone che il ricorso per cassazione è diretto alla Corte ed è sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.
9. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, "La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorchè per tutti i gradi del giudizio" (Cass. 9 marzo 2011, n. 5554; Cass., 11 settembre 2014, n. 19226).
10. In applicazione di tale principio, non risultando dagli atti di causa il rilascio della procura speciale ed essendo inidonea a conferire lo ius postulandi nel giudizio di cassazione la procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo del giudizio, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
11. In ordine alla regolamentazione delle spese, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 10 maggio 2006, n. 10706) hanno affermato che "In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo".
12. Ne consegue che, una volta accertato che manca la procura speciale, - che come sopra evidenziato costituisce elemento indefettibile e indispensabile per l'esercizio dello ius postulandi nel giudizio di cassazione -, deriva che l'unico soccombente è lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (così Cass., sez. un., 10706/2006, cit.; Cass., n. 19226/2014, cit.).
13. Le spese del presente giudizio devono dunque essere poste a carico l'avv. C.G., nella misura indicata in dispositivo.
Diritto
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'avvocato D. C.G. al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2015
LaPrevidenza.it, 22/06/2015