Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo - Presidente - Dott. VENUTI Pietro - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere - Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 25632/2012 proposto da: WYETH LEDERLE S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato VALLEBONA ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - contro P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell'avvocato VICINANZA ALESSANDRA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALENTINO UMBERTI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6091/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/08/2012 r.g.n. 3636/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS; udito l'Avvocato CACCIAPAGLIA LUIGI per delega VALLEBONA ANTONIO; udito l'Avvocato IMBERTI VALENTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con sentenza del 10 agosto 2012, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Latina, che, in accoglimento dell'impugnazione proposta da P.S. avverso il licenziamento intimatogli dalla Wieth Lederle S.p.A., società farmaceutica alle cui dipendenze il predetto operava quale informatore medico scientifico, ai sensi della L. n. 223 del 1991, nonchè della domanda relativa al pagamento del c.d. premio di linea per il trimestre ottobre-dicembre 2006, dichiarava l'inefficacia del recesso, ordinava la reintegrazione del P. nel proprio posto di lavoro e condannava la Società al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra nonchè dell'importo corrispondente al richiesto premio di linea.
La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa, pur pronunziatasi per l'ammissibilità e correttezza del riferimento esclusivo al criterio del conseguimento o della prossimità all'età pensionabile, ritenuto la fondatezza dell'eccepito vizio procedurale della comunicazione finale di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, dato dall'omessa specificazione in essa delle modalità di applicazione dei criteri di valutazione comparativa per l'individuazione dei dipendenti da licenziare, di qui pervenendo comunque alla declaratoria di inefficacia dell'intimato licenziamento. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, P.S..
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Diritto
Con l'unico motivo, con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, la ricorrente lamenta l'erroneità della pronunzia della Corte territoriale nella parte in cui afferma che la comunicazione finale del licenziamento collettivo dovrebbe indicare le modalità di applicazione dei criteri di scelta anche nel caso in cui in base al concordato criterio del diritto a pensione siano stati licenziati tutti i lavoratori della qualifica interessata aventi diritto a pensione, come, allegando al ricorso la memoria di costituzione in primo grado, in ossequio al principio di autosufficienza del medesimo, la ricorrente stessa, attesta di aver allegato e provato essersi nella specie puntualmente verificato.
Il motivo è infondato.
La Società ricorrente non manca di avvedersi come il pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla necessaria specificazione dei criteri di scelta sia determinato dalla circostanza di fatto che, nella specie, si sia dato corso ai licenziamenti dei dipendenti interessati in momenti differenti, pur nel breve arco di tempo consentito, rilevando a riguardo, per quanto apoditticamente, che tale "circostanza non attiene alla validità del licenziamento e comunque non riguarda l'individuazione dei licenziandi, cui soltanto si riferiscono le modalità di applicazione dei criteri di scelta", ma nulla oppone alla considerazione che costituisce la ragione determinante per la quale la Corte di merito ha ritenuto essenziale la specificazione nella comunicazione de qua delle modalità attraverso cui si è pervenuti all'individuazione dei licenziandi, specificazione utile, nella specie, caratterizzata dal ricorso in successione ad una pluralità di criteri, ad attestare la rigorosa sequenzialità della selezione, considerazione che, risultando ineccepibile sul piano logico e giuridico, mira a dare rilievo alla circostanza per cui la Società, non essendo tenuta procedere ai licenziamenti annunciati ma avendone mera facoltà, avrebbe dovuto darvi corso secondo una predeterminata graduatoria risultante dalla congrua applicazione delle modalità di selezione cui doveva dichiarare di attenersi in base alla corretta interpretazione del disposto dell'art. 4, comma 9, citato. Argomentazione questa che risulta coerente con l'orientamento interpretativo accolto da questa Corte (cfr. Cass. 8.11.2003, n. 16805 e Cass. 16.2.2010, n. 3603) secondo cui "nella materia dei licenziamenti regolati dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, la comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, che fa obbligo di indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine non è sufficiente la trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, nè la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, poichè vi è necessità di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l'individuzione dei dipendenti da licenziare".
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2015