martedì, 20 ottobre 2026

Lavoro subordinato; demansionamento; mobbing

Onere della prova del demansionamento a carico del lavoratore: sussistenza

 

Con sentenza 4 settembre 2007, n. 18580, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha nuovamente affrontato il tema del rapporto tra mobbing e demansionamento del lavoratore.

In particolare, un biologo dipendente di una S.p.A. aveva adito il Giudice del Lavoro di primo grado per sentire accertare il proprio demansionamento e l'intento persecutorio posto in essere dal datore di lavoro, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti sia sotto il profilo della dequalificazione, sia sotto quello della lesione alla salute.
In aprticolare, riferiva il lavoratore che lo ius variandi fosse stato esercitato dal datore di lavoro solo a seguito delle sue reiterate richieste volte a poter visionare documenti amministrativi e risultati di analisi (al fine di operare con chiarezza e trasparenza, successivamente ai controlli effettuati dalle competenti Autorit�.
Le nuove funzioni risultavano essere non semplicemente diverse, ma addirittura di minor rilievo rispetto a quelle fino ad allora espletate.
Il Giudice del Lavoro, nonostante la costituzione in giudizio della societ� datrice di lavoro, che lamentava la non veridicit� della ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, accoglieva il ricorso.
La sentenza veniva, allora, appellata dal datore di lavoro e il Giudice di secondo grado, in accoglimento del ricorso, riteneva che il lavoratore non avesse fornito prova circa la corrispondenza o meno delle nuove mansioni rispetto alle vecchie.
Aggiungeva, poi, che il mutamento di mansioni deciso dal datore di lavoro era stato percepito erroneamente dal lavoratore come mobbing e ci� nonostante che le mansioni nuove fossero, concretamente, equivalenti a quelle precedentemente espletate.
La Corte di Cassazione, adita dal lavoratore, che lamentava un'errata distribuzione dell'onere della prova del demansionamento tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, ha rigettato il ricorso, chiarendo che spetta al lavoratore e non al datore di lavoro provare la non equivalentza tra vecchie e nuove mansioni.
Allegato: demansionamento.doc
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LaPrevidenza.it, 27/10/2007

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