martedė, 20 ottobre 2026

La natura del redditometro è semplice. Così si esprime la Corte di cassazione

Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 20 dicembre 2012,  n. 23554

 

L'Agenzia rileva, con la prima doglianza, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.L. n. 564 del 1994, art. 3, nonchè violazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, sostenendo che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere applicabile il concordato di massa regolato dal D.L. n. 564 del 1994, art. 3, ai casi di accertamento da redditometro relativo a redditi di capitale, riguardando detta forma di definizione dei rapporti fra fisco e contribuente i soli redditi di lavoro autonomo e di impresa e non gli altri redditi comunque accertabili, tanto evincendosi dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, secondo il quale i redditi derivati da redditometro erano inquadrabili in via presuntiva tra quelli da capitali.
Con la seconda censura l'Ufficio contesta la decisione impugnata per avere ritenuto di fare applicazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 15, disposizione che non era stata nemmeno invocata dal ricorrente con motivi aggiunti e che non poteva operare per il passato essendo entrata in vigore dopo la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta nel Natale del 1996.
Aggiungeva, ancora, che una lettura coordinata delle diverse disposizioni inserite nell'art. 9 bis ult. cit. avrebbe dovuto indurre a confermare l'impossibilità di un'applicazione retroattiva della disposizione che non prorogava, peraltro, un condono o una sanatoria scaduta o in scadenza limitandosi a riaprire i termini di un anno e cinque mesi.
Con il controricorso O.G. ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per la mancata formulazione dei quesiti di diritto da parte della ricorrente ed in ogni caso l'infondatezza delle doglianze, pure eccependo la violazione dell'art. 2909 c.c. e art. 342 c.p.c., in quanto la decisione impugnata aveva omesso di valutare che per gli anni 1989 e 1990 le CTP di Messina aveva accolto i ricorsi prodotti avverso gli accertamenti sintetici dallo stesso contribuente, desistendo poi l'Ufficio da ogni appello avverso tali pronunzie.
Occorre preliminarmente rilevare la piena ammissibilità dei motivi di ricorso proposti dall'Agenzia ad onta di quanto prospettato dal controricorrente, non trovando applicazione l'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.L. n. 40 del 2006, applicabile alle sentenze di appello pubblicate in epoca successiva al 2 aprile 2006, circostanza non ricorrente nel caso di specie, ove la decisione impugnata è stata resa in data 26 gennaio 2006.
Tanto premesso, le doglianze prospettate dall'Agenzia, non sono fondate e vanno per l'effetto disattese. Per una più chiara comprensione della vicenda e per consentire la sussunzione della fattispecie nel quadro normativo di riferimento occorre chiarire, con riguardo all'accertamento sintetico da redditometro operato dall'Ufficio nei confronti del contribuente, che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella versione applicabile alla fattispecie qui all'esame della Corte - in vigore prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 78 del 2005, stabiliva che "L'Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertatale si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta".l settimo comma dello stesso articolo aggiunge, poi, che "Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'ppartenenza ad altre categorie di redditi".
Occorre ancora ricordare che ai sensi del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 bis, comma 1, convertito nella L. 30 novembre 1994, n. 656, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale" "...Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti". Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge poi che "La definizione non e1 ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria per i reati di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, artt. da 1 a 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale".
Secondo il comma 3 della stessa disposizione "La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto". Il successivo comma 5 della stesso art. 2 bis, quindi, aggiunge che "L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva a fini extratributari".
Il comma 8 prevede, infine, che "i contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA".
Orbene, l'Agenzia muove dal convincimento che sarebbe esente dal c.d.
concordato di massa disciplinato dal sopra ricordato D.L. n. 564 del 1994, l'accertamento sintetico realizzato mediante c.d. redditometro ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, determinando tale accertamento l'emersione di redditi di capitali diversi da quelli derivanti da lavoro autonomo e da impresa.
La tesi è infondata. Il comma 7, art. 38, già richiamato si limita a porre una presunzione semplice e non a delimitare l'ambito oggettivo dell'accertamento sintetico.
In definitiva, tale presunzione non sembra potere incidere sulle finalità dell'accertamento sintetico, nè tanto meno può avere la capacità di delimitare l'effetto preclusivo prodotto dall'accertamento con adesione disciplinato dalla normativa più sopra ricordata e dal D.L. n. 79 del 1997, art. 9 bis, comma 15, convertito in L. n. 140 del 1997 - a tenore del quale "L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare per lo stesso periodo d'imposta l'accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi dal 4 al 7, e successive modificazioni e integrazioni".
D'altra parte, proprio l'accertamento sintetico disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, convertito in L. n. 122 del 2010, tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale.
Passando al secondo motivo lo stesso, che in relazione al quesito di diritto....

Allegato: cass_23554_2012.html
Invia per email

LaPrevidenza.it, 23/01/2013

Milano Finanza Osservatorio Partner
VINCENZO MENNEA
mini sito

Via Pier Delle Vigne N. 7, 76121, Barletta (BA)

Telefono:

0883349269

Cellulare:

3289677187

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...

GIANFRANCO NUNZIATA
mini sito

Irno 11, 84100, Salerno (SA)

Telefono:

089757100

Cellulare:

3287451985

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale