Cassazione 23.7.2012 n. 12770
Con sentenza del 19 maggio 2004, il Tribunale di Roma respingeva una serie di domande proposte da L.M.L., dal 23 marzo 1987 dipendente della Telecom s.p.a. - con inquadramento in livello C) di cui al CCNL applicato e mansioni di impiegata amministrativa -, dirette ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della intervenuta modifica in peius delle sue mansioni, il suo diritto ad essere reintegrata nelle mansioni precedenti, la condanna della società predetta a risarcirle il danno alla professionalità e all'immagine professionale subito, la condanna della stessa a risarcirle il danno biologico provocato dall'illegittimo trasferimento ed applicazione al servizio 187, il danno morale e quello esistenziale, oltre al pagamento di alcuni elementi retributivi e l'accertamento del suo diritto ad una qualifica superiore, con le connesse differenze retributive. Su appello della L., la Corte d'appello di Roma, con sentenza non definitiva depositata il 23 ottobre 2007, pronunciando unicamente sul motivo di appello relativo alla dequalificazione che l'appellante avrebbe subito, prima a causa della sua inattività per quattro mesi dal novembre 1999 e poi in ragione dell'adibizione, alla fine di marzo 2000, al servizio telefonico 187, riformava la sentenza di primo grado, dichiarando l'illegittimità del comportamento denunciato e il diritto della L. nei confronti della Telecom ad essere reintegrata nelle mansioni precedentemente svolte ovvero in altre ad esse equivalenti e disponeva, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio in ordine agli ulteriori motivi di appello. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la Telecom Italia s.p.a., ma il ricorso veniva rigettato. Frattanto il giudizio proseguiva dinanzi alla Corte d'appello per l'esame delle domande della L. ulteriori rispetto a quelle della lamentata dequalificazione accolta - ormai irrevocabilmente- dalla sentenza non definitiva sopra ricordata. Con sentenza definitiva del 17/7/2008-27 luglio 2009 la Corte d'appello, dopo aver disposto CTU medico-legale, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, accoglieva i capi di domanda formulati originariamente dall'attrice, concernenti il risarcimento del danno alla salute, alla professionalità, oltrechè il danno morale per un importo complessivo di Euro 29.352,58, di cui Euro 22.152,58 a titolo di risarcimento del danno biologico, Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale, Euro 2.200,00 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, tutti valori comprensivi degli interessi, rapportati al momento della decisione, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo, salva la eventuale rivalutazione dalla pronuncia stessa in caso di inadempimento. Rigettava ogni altra domanda.
LaPrevidenza.it, 13/02/2013
Avvocato
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale