martedì, 20 ottobre 2026

La cassazione interviene sull'accertamento sintetico e stabilisce che si tratta di una presunzione semplice

Cassazione, ordinanza 6 febbraio 2013,  n. 2806

 

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 8746/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1. L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 28/13/10, depositata il 10 febbraio 2010, con la quale, rigettato l'appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione di Q.A. inerente all'avviso di accertamento relativo all'Irpef ed accessori per il 2000 emesso nei confronti di tale contribuente, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l'acquisto delle quote della società Albergo Ristorante Gigin di Quadrio Antonio & C. sas, cedute dal fratello Q.W. nel (OMISSIS) non denotavano maggior reddito, avendo il contribuente utilizzato le somme percepite per la vendita di un terreno nel 1998, come pure non potevano essere prese al riguardo in considerazione tutti i ricavi provenienti dalla gestione dell'azienda agricola, atteso che essi sono imponibili col sistema della rendita catastale in modo forfettario. Q. non si è costituito.

2. Con i tre motivi addotti a sostegno del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, la ricorrente denunzia vizi di motivazione, giacchè il giudice di appello non enunciava adeguatamente le ragioni, in virtù delle quali riteneva, la correlazione tra i proventi della vendita del terreno e l'acquisto delle quote sociali dell'impresa alberghiera, atteso che erano trascorsi ben cinque anni dalla prima, senza che l'interessato avesse fornito prova del proprio assunto. Peraltro sosteneva di non avere percepito reddito dall'impresa agricola, avendo sostenuto costi superiori ai ricavi. Le censure sono fondate, posto che, com'è noto, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, non conteneva alcuna previsione in ordine alle modalità di imputazione del reddito accertato in via sintetica sulla base di fatti certi derivanti da spese per incrementi patrimoniali. Pertanto - a differenza dell'attuale disciplina di cui all'art. 38 cit., comma 5, la quale prevede una presunzione di imputabilità, salvo prova contraria, in quote costanti, all'anno in cui la spesa è stata effettuata ed ai cinque precedenti - qualunque imputazione del maggior reddito (al periodo d'imposta in cui il fatto certo si era verificato, ovvero a periodi precedenti) risultava in astratto legittima, potendo l'Ufficio avvalersi di ragionevoli ipotesi circa l'entità del reddito occulto, anche in relazione alla quota del reddito stesso verosimilmente destinata al risparmio, secondo un criterio orientativo pratico in base al quale le spese effettuate dal contribuente in un determinato anno sono imputabili a redditi conseguiti negli anni precedenti (principio della cosiddetta quota risparmio), come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 14093 del 18/06/2007, n. 9099 del 2002). Peraltro, trattandosi d'imposta sul reddito delle persone fisiche, al fine della rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, anche le vicende relative alla situazione patrimoniale del medesimo accadute in anni diversi da quelli in contestazione possono costituire legittimi indici di capacità contributiva, allorchè si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori elementi di valutazione per la determinazione del reddito (V. pure Cass. Sentenze n. 10371 del 01/07/2003, n. 9099 del 2002, n. 6714 del 02/06/1992). Inoltre va rilevato che, al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, - che consiste nell'applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali (art. 2727 c.c.) l'ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nella specie, l'esborso di rilevanti...


Allegato: cass_ord_2806_2013.html
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LaPrevidenza.it, 20/02/2013

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