Cassazione civile sez. lav., sentenza 8 gennaio 2013, n. 206
C.C., dipendente dell'Agenzia delle Dogane, con provvedimento del Direttore Regionale della sede di (OMISSIS) in data 5 aprile 2007 veniva licenziato per condotte che avevano costituito oggetto di procedimento penale definito, per quanto qui rileva, con sentenza di proscioglimento "perchè il fatto non costituisce reato".
Il provvedimento di licenziamento era stato irrogato in seguito alla riattivazione del procedimento disciplinare, sospeso in attesa degli esiti della vicenda penale. Il giudice del lavoro adito dal C. per la declaratoria di illegittimità del licenziamento con le conseguenze di cui all'art. 18 St. lav., respingeva la domanda. La decisione era confermata dalla Corte di appello di Milano. Osservavano i giudici di secondo grado che il combinato disposto dell'art. 653 c.p.p., come modificato dalla L. n. 97 del 2001, art. 1, e dell'art. 530 c.p.p., non preclude al datore di lavoro la possibilità di valutare in maniera autonoma rispetto all'accertamento penale, la idoneità dei fatti contestati ad integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, sulla base di elementi soggettivi ed oggetti vi scaturenti dalle prove raccolte nel giudizio penale, la colpevolezza del dipendente, la incidenza dei detti fatti sul rapporto fiduciario;
evidenziavano, così disattendendo le censure a riguardo del C., che alla medesime conclusioni si perveniva sulla base delle disposizioni collettive applicabili alla fattispecie e vigenti prima dell'entrata in vigore del CCNL 2006/2009; sostenevano infatti che quest'ultimo contratto non aveva modificato ma si era limitato a Chiarire, in termini inequivocabili, il significato della disposizione del contratto collettivo precedente. L'Agenzia delle Dogane aveva valutato i fatti definitivamente accertati dal G.i.p., in via autonoma sulla base della normativa legale e collettiva, (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 69; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, art. 5, comma 1, e art. 7, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti P.A., art. 23 CCNL Comparto Ministeri 1994/1997) e aveva ritenuti che gli stessi, per la loro gravità oggettiva e soggettiva, non consentivano la prosecuzione del rapporto...
LaPrevidenza.it, 21/02/2013
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