martedì, 13 ottobre 2026

L’alta conflittualità agevola il ripristino della corresponsione di un assegno mensile

Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, Sentenza 20.01.2012, n. 785 - Mariagabriella Corbi

 

Gli ermellini, sentenza 785/2012, hanno respinto il ricorso di un padre, tendente a ristabilire il mantenimento diretto dei figli. Esso era stato sancito dal Tribunale di Catania, con provvedimento del 5.12. 2008, attribuendo l’assegno per la moglie e disponendo “l’ affidamento condiviso dei figli con mantenimento diretto da parte dei genitori, ed assegno perequativo per il D. per l’importo di euro 1.500, 00 mensili”. Successivamente, su richiesta della Signora, la Corte d’Appello revoca il mantenimento diretto dei figli e dispone per essi assegno mensile di Euro 5. 000, 00 a carico del padre. Provvedimenti confermati dalla Cassazione motivati dall’eccessiva “litigiosità” degli ex, nociva al contesto ove si richiede massima collaborazione. Pertanto l’ex marito, nonché notaio, contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno di euro 5.000,00.

L'assegno di mantenimento è un istituto previsto dal Codice civile all'articolo 156, secondo cui "il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
Per comprendere a pieno la ratio dell'istituto occorre innanzitutto rilevare che la separazione ha carattere temporaneo, ben potendo i coniugi decidere di riconciliarsi. È proprio questo carattere di "precarietà" che non fa venir meno quanto disposto dall'articolo 143 c.c. e che, quindi, permette di considerare ancora esistente un vincolo di solidarietà morale e materiale che lega i coniugi, anche se giudizialmente separati.

Entrando maggiormente nel dettaglio delle disposizioni di cui alla legge 54/2006, è possibile osservare quanto segue. Partendo dal presupposto che l’obbligo di mantenimento del figlio grava in solido su entrambi i genitori ed in proporzione alle rispettive sostanze e capacità reddituali, a seguito della separazione entrambi i genitori continuano ad essere obbligati al mantenimento, qualunque sia la statuizione pronunciata dal giudice in merito all’affidamento. Nella precedente normativa si faceva prevalentemente ricorso all’affidamento monogenitoriale, e da ciò scaturiva, mediante ordinanza, che il Tribunale ripartisse la misura e modalità della prestazione in denaro a carico del genitore non affidatario e la determinazione dell’assegno di mantenimento direttamente al coniuge affidatario. Si addiveniva alla distinzione tra il sistema di mantenimento diretto da quello indiretto. Il genitore a cui era affidato il figlio/i  provvedeva al mantenimento diretto del minore avvalendosi sia delle proprie risorse e mezzi sia del "supporto" ricevuto dall’altro genitore; il genitore non affidatario, invece, assolveva al mantenimento indiretto, tramite  l'apporto dell'assegno direttamente al coniuge affidatario. Un problema concreto si verificava quando  il coniuge non affidatario sostituiva, ad esempio nei periodi previsti in cui il figlio trascorreva dei periodi temporali presso di lui, direttamente al mantenimento, influendo sulla misura della prestazione indiretta a cui era "obbligato" tramite l'assegno di mantenimento.

Il nuovo art. 155 comma 4 c.c., nel suo insieme,  non è  lontano dalla precedente previsione, benché interpretato nella previsione dei parametri da utilizzarsi ai fini della determinazione della misura dell’assegno.

Non è chiaro se il legislatore intenda, con questa innovazione, creare un cambiamento nelle more interpretative e di prospettiva, passando dal precedente sistema del mantenimento indiretto a quello diretto. Nel concreto si osserva che il mantenimento per il coniuge continua ad assumere la veste di una "somma", quello per i figli può essere anche diretto e l’assegno può assumere valenza integrativa o essere del tutto escluso.
In pratica ci si pone la domanda se il mantenimento diretto è considerato oggi valenza di eccezione o di regola. In tal senso vi sono pareri favorevoli e sfavorevoli:

a) A favore del mantenimento diretto è possibile valutare che il sistema indiretto, alla luce delle novità normative, avrebbe assunto valenza di supporto e riequilibratrice nelle situazioni in cui, alla luce  delle casistiche dall’art. 155 comma 4 c.c., il reddito di uno dei coniugi sia reputato insufficiente dal giudice. Ciò è valido quando si considera normale una presenza paritaria dei figli con entrambi i genitori, esempio molto vicino alla previsione di affidamento condiviso. Se fosse messo in atto tale tipologia di affido, ossia se i figli trascorressero esattamente la metà del loro tempo con ciascuno dei genitori, non sarebbe necessario corrispondere un assegno, se non appunto intesa come  riequilibratrice di disparità dei redditi e di ricupero della proporzionalità (è la tesi tra gli altri di Schlesinger: “l’affidamento condiviso è diventato legge”, che rivaluta la precisazione  che  l’assegno è corrisposto solo “ove necessario”, a fronte dell’applicazione di criteri per la quantificazione del quantum.

L'interpretazione innovativa della disposizione auspica normalità e preferenzialità del sistema di mantenimento diretto. 

b) A favore del mantenimento indiretto propendono coloro che non individuano, nel nuovo testo legislativo, i parametri idonei a stabilire la prevalenza del mantenimento diretto. Tale atteggiamento è contrario anche con il corpo dell'art. 155, comma 4, c.c. nel punto in cui prevede come meramente "eventuale" l’assegno di mantenimento, essendo disposto dal giudice “ove necessario”.
A seconda della chiave di lettura della norma si può concludere nel senso che il mantenimento diretto costituisce la regola, e che soltanto in caso di necessità è possibile disporre la corresponsione di un assegno a titolo di mantenimento indiretto, coerentemente all’inciso “ove necessario”.

Questa interpretazione si palesa attuale nella nuova concezione del ruolo bi-genitoriale in presenza dell’affidamento condiviso e del principio di assoluta parità dei genitori che esso contempla: essi sono posti sullo stesso piano dalla formula “ciascuno …provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”; ciò rappresenta un corollario della loro parità anche per quanto concerne il concreto esercizio della potestà genitoriale.

Infatti in caso di affidamento condiviso, entrambi i genitori provvedono direttamente al mantenimento dei figli, senza dover  richiedere rimborsi salvo i casi stabiliti dal giudice, che nel disporre in tal senso dovrà valutare le eventuali sproporzionalità reddituali esistenti tra i coniugi e comunque applicare, ai fini della determinazione del quantum, i parametri indicati dalla legge.

Mariagabriella CORBI

Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare
Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 05/04/2012

Milano Finanza Osservatorio Partner
STUDIO LEGALE CAPPELLARO
mini sito

Via Piranesi 22, 20137, Milano (MI)

Cellulare:

3497880035

Servizi:

Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...

MAURIZIO RICIGLIANO
mini sito

Via Matese, 81016, Piedimonte Matese (CE)

Telefono:

0823911023

Cellulare:

3356042932

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...