Cassazione, sentenza 10.1.2013 n. 536
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 20 giugno 2006, in riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di regresso proposta dall'INAIL nei confronti della società di fatto Eredi Z. a seguito dell'infortunio sul lavoro subito da un suo dipendente, ha condannato la società anzidetta al pagamento a favore dell'Istituto della somma di Euro 80.750,31 quale costo dell'infortunio indennizzato dall'Istituto. Ha osservato la Corte territoriale che, in tema di azione di regresso, la responsabilità del datore di lavoro per la mancata adozione delle misure di sicurezza è esclusa nel caso di dolo o di rischio elettivo dell'infortunato ovvero quando sono presenti nella condotta del medesimo i caratteri della abnormità e della assoluta imprevedibilità, mentre l'eventuale concorso di colpa del lavoratore, dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia, non assume alcun valore esimente per l'imprenditore. Nella specie non era emerso che il comportamento del lavoratore - il quale, nel piegare un tondino di ferro, era stato attinto ad un occhio da una scheggia - fosse stato abnorme o imprevedibile. Inoltre, pur essendo stato accertato che il datore di lavoro aveva messo a disposizione del lavoratore gli occhiali protettivi, non risultava che il capo officina o altri avessero vigilato e preteso che tali occhiali venissero indossati. Tutto ciò comportava la responsabilità del datore di lavoro, considerato altresì che il lavoratore era stato assunto da poco tempo, era giovanissimo ed inesperto e, quale apprendista, avrebbe dovuto essere informato dei rischi che correva e delle cautele da adottare nell'esecuzione del lavoro in questione. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società di fatto Eredi Z. sulla base di tre motivi. L'INAIL resiste con controricorso....
LaPrevidenza.it, 01/03/2013
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