Cassazione, sentenza 3.1.2013 n. 71
. Al ricorso in esame non si applica il disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c. - inserito nel codice di rito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, ed abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (6 ottobre 2005), pur se la parte ricorrente ha, comunque, formulato, quattro quesiti di diritto.
2. Con il primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1134 c.c., la ricorrente assume che, alla luce della disposizione di cui all'art. 1134 c.c., nel nostro ordinamento vige il principio che, in tema di condominio, le spese relative alle parti comuni devono essere autorizzate dall'assemblea o dall'amministratore e, in mancanza di dette autorizzazioni, la spesa sostenuta dal singolo condomino non può essere rimborsata, salvo si tratti di spesa urgente; affinchè la spesa abbia i caratteri dell'urgenza ex art. 1134 c.c., e affinchè, quindi, ne possa essere richiesto il rimborso e necessario che non vi sia il tempo necessario per far deliberare l'assemblea; nella specie il Conidi avrebbe sostenuto la spesa in parola, non necessaria, non urgente ne pertinente, senza aver dimostrato l'impossibilità che sulla stessa decidesse l'assemblea, essendovi, peraltro, il tempo a ciò necessario nè ostandovi la mancanza di un amministratore del condominio, in quanto ben avrebbe potuto il Conidi convocare l'assemblea ex art. 66 disp. att. c.c.; il Conidi autonomamente avrebbe deciso di sostenere la spesa de qua installando una illecita e illegittima telecamera, in tal modo esautorando l'assemblea e impedendo alla stessa di discutere e valutare la questione; la spesa affrontata non avrebbe alcuna pertinenza logica e diretta con i presunti danneggiamenti; con la installazione della telecamera il Conidi procederebbe, senza alcuna preventiva autorizzazione del Garante e senza il consenso dei soggetti, le cui immagini e i cui dati vengono O trattati, alla raccolta, alla visione e al controllo delle persone - tra cui il presidente, i dipendenti e gli associati dell'associazione ricorrente, avente sede nello stabile condominiale di cui si discute -, dei loro dati e delle loro abitudini; l'installazione della telecamera violerebbe l'art. 615 bis c.p.; la decisione di installare la telecamera in questione non sarebbe stata neppure ex posi confermata o ratificata dall'assemblea.
3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Assume l'APPO - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli - che la sentenza impugnata va cassata perchè priva di motivazione in relazione alle ragioni in fatto e in diritto che hanno condotto il Giudice di pace ad adottare la decisione, essendosi questi limitato ad aderire supinamente alla domanda attorca; in particolare, mancherebbe ogni motivazione in relazione all'illegittima omessa convocazione dell'assemblea, alla congruità e pertinenza logica tra la presunta urgenza e la spesa sostenuta per l'installazione della telecamera nonchè alla prospettata violazione della riservatezza e della privacy dell'associazione ricorrente dei suoi dipendenti e associati e comunque delle altre persone ignare della telecamere e non consenzienti alle riprese; neppure vi sarebbe motivazione in relazione alla mancata preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale alla spesa nè alla sua convalida o ratifica o conferma ex posi da parte della medesima assemblea.
4. Entrambi i motivi vanno disattesi.
4.1. Ed invero, le sentenze del giudice di pace, pronunciate .......
LaPrevidenza.it, 05/03/2013
0823911023
3356042932
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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