martedì, 13 ottobre 2026

Illegittimo il licenziamento motivato dalla poca diligenza nell'utilizzo della divisa di servizio

Cassazione civile sez. lavoro, sentenza 11.3.2015 n. 4884

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - rel. Presidente - Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere - Dott. MANNA Antonio - Consigliere - Dott. DORONZO Adriana - Consigliere - ha pronunciato la seguente:  sentenza sul ricorso 9030/2012 proposto da: SERVIRAIL ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE c.f. (OMISSIS), in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio LEGALE GERARDO VESCI & PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato VESCI GERARDO, giusta delega in atti;  - ricorrente -  contro  Q.T., COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE E DEL TURISMO S.A. C.I.C.L.T. P.I. (OMISSIS);  - intimati - sul ricorso 9032/2012 proposto da: COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE E DEL TURISMO S.A. C.I.C.L.T. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio LEGALE GERARDO VESCI & PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato VESCI GERARDO, giusta delega in atti;  - ricorrente -  contro  Q.T. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato Montemarano Armando, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Menetti Ferdinando giusta delega in atti;  - controricorrente - avverso la sentenza n. 6356/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2011 R.G.N. 1302/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI; udito l'Avvocato MENETTI FERDINANDO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

Ritenuto che con sentenza del 5 ottobre 2011 la Corte d'appello di Roma confermava la decisione, resa dal Tribunale, di annullamento del licenziamento disciplinare intimato dalla s.p.a. Compagnia internazionale delle carrozze letto e del turismo a Q.T. peni) scarsa diligenza nell'uso della divisa di servizio e non uso del compartimento riservato al cuccettista per il riposo notturno; 2) omessa annotazione, sui biglietti di quattro viaggiatori, della mancata fruizione del servizio cuccetta; 3) rifiuto di fornire le generalità al capo impianto ed aggressione verbale del medesimo;

che ad avviso della Corte d'appello il fatto sub 3 andava fortemente ridimensionato giacchè lo stesso capo impianto aveva ammesso, nella deposizione testimoniale, che il Q. non aveva rifiutato di fornire le generalità ma aveva rinviato al "foglio di conto" e che non vi era stata alcuna aggressione verbale ma solo toni aspri nella discussione;

che gli altri fatti addebitati non integravano grave inadempimento dei doveri di fedeltà e diligenza, non avevano natura dolosa nè avevano arrecato grave danno alla società, onde non giustificavano la risoluzione del rapporto di lavoro;

che contro questa sentenza propongono distinti ma identici ricorsi la società suddetta e la s.r.l. Servirail in liquidazione, cessionaria del ramo d'azienda Ramo ferroviario notte;

che il Q. resiste con controricorso.

Considerato che i due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.;

che col primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2119 e 2104 c.c., nonchè insufficiente motivazione, per non avere la Corte d'appello valutato la gravità del comportamento del lavoratore, per non aver permesso alla datrice di lavoro di provare il dolo di lui e per avere escluso il danno grave, derivato dal comportamento illecito, là dove il licenziamento era giustificato dal pericolo, per la società cessionaria, di veder risolto il contratto di trasporto viaggiatori, stipulato con la società Trenitalia, e di essere assoggettata al pagamento di penali;

che col secondo motivo le ricorrenti denunciano ancora vizio di motivazione, consistita nell'avere il collegio di merito trascurato i precedenti illeciti disciplinari, contestati dalla società, quand'anche questa non avesse addebitato formalmente la recidiva, e nel non avere accertato l'elemento soggettivo dell'illecito;

che col terzo motivo le ricorrenti prospettano la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d'appello detratto l'aliunde perceptum dalla condanna risarcitoria inflitta alla datrice di lavoro ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18;

che i tre motivi, da esaminare insieme perchè connessi, non sono fondati;

che la Corte d'appello ha escluso la gravità dell'illecito commesso dal lavoratore, esattamente negando che una discussione accesa con un superiore ed un'omessa annotazione su un foglietto di viaggio, poi effettuata dallo stesso superiore, costituissero fatti illeciti tali da giustificare la massima sanzione disciplinare;

che l'elemento soggettivo, ossia la coscienza e volontà di quei comportamenti, non è stato negato dalla Corte, che tuttavia l'ha ritenuto irrilevante di fronte alla non gravità dell'elemento oggettivo;

che la negazione del dolo da parte della Corte va intesa nel senso di assenza del dolo specifico ossia dell'intenzione di mortificare il collega o di arrecare danno all'impresa datrice di lavoro;

che sull'esclusione, da parte del Tribunale, della contestazione della recidiva i giudici d'appello hanno escluso qualsiasi impugnativa;

che la doglianza di omessa considerazione dei precedenti disciplinari, sia pure in assenza di contestazione della recidiva, è inammissibile perchè generica;

che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al datore di lavoro di provare l'aliunde perceptum da detrarre dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto ex art. 18 cit., e l'onerato non può esonerarsi chiedendo al giudice di disporre generiche "informative presso l'Ufficio per l'impiego di Roma e l'Inps";

che, rigettati i ricorsi, le spese seguono la soccombenza.

Diritto 

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna le ricorrenti, complessivamente, al pagamento delle spese processuali in Euro 100,00 oltre ad Euro quattromila - per compensi professionali, più accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2015
Allegato: cass_4884_2015.pdf
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LaPrevidenza.it, 17/03/2015

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