Cassazione sez. V penale, Sentenza 5 luglio 2012, n. 38437
1. Nel mese di agosto del 2000 - 3/8, 5/8 e 10/8 - venivano pubblicati sul quotidiano (OMISSIS), del quale all'epoca era direttore C.M.V., tre articoli ed una risposta alle smentite della parte lesa, costituitasi parte civile, R. F., all'epoca sindaco di (OMISSIS), dai titoli " R. si fa costruire un mausoleo al cimitero del (OMISSIS) e ottiene la deroga per saltare la lista di attesa", "(OMISSIS): al (OMISSIS) il cimitero dei potenti", "Per R. quattro giorni, mesi per gli altri" e "Il pavone del Colosseo e la faina"; negli articoli predetti si discuteva della autorizzazione concessa a R.F. per la realizzazione di una tomba al cimitero del (OMISSIS).
Agli Autori degli articoli - i primi due di S.M. e l'ultimo di V.M. - veniva contestato il delitto di diffamazione aggravata, mentre al direttore C. era attribuito il reato di cui all'art. 57 cod. pen..
2. Con sentenza, emessa in data 6 febbraio 2006, il tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, condannava, anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, tutti gli imputati alle pene ritenute di giustizia per i reati loro rispettivamente ascritti.
3. Con sentenza del 14 novembre 2011 la corte di appello di Milano assolveva V.M. perchè il fatto non sussiste per avere l'imputato esercitato legittimamente il diritto di satira politica, mentre prendeva atto del tempo trascorso e dichiarava non doversi procedere contro gli altri due imputati per essere i reati estinti per prescrizione non emergendo elementi per una pronuncia assolutoria, ma anzi essendovi elementi per ribadire la loro colpevolezza sia pure ai soli fini della responsabilità civile; ciò sul presupposto che la notizia era riportata in termini volutamente distorti e perchè la consentita autorizzazione alla realizzazione di una tomba a terra sia pure all'interno del prestigioso cimitero romano, è cosa ben diversa dall'edificazione di un mausoleo in deroga alla normativa".
Naturalmente veniva limitato l'ammontare della somma risarcibile in conseguenza della assoluzione del V..
4. Con il ricorso per cassazione S.M. e C.M. V., tramite il loro difensore di fiducia, deducevano i seguenti motivi di impugnazione:
1) la errata applicazione degli artt. 57, 595 e 51 cod. pen. ed il vizio di motivazione - contraddittorietà - sul punto perchè, nonostante l'assoluzione di V.M. per il reato presupposto, ovvero per la diffamazione contenuta nell'articolo "Il pavone del Colosseo e la faina", la corte di merito, invece di assolverlo, aveva dichiarato estinto il reato di cui all'art. 57 cod. pen. ascritto al C. per l'omesso controllo anche in relazione al richiamato art.;
2) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle doglianze avanzate nei motivi di appello, nonchè la inosservanza degli artt. 125 e 578 cod. proc. pen..
I ricorrenti, in particolare, ponevano in evidenza che in ordine alla ritenuta responsabilità civile dei ricorrenti ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. vi era assoluta mancanza di motivazione, essendo fondata tale affermata responsabilità sulla assenza della evidenza della prova della loro estraneità ai fatti contestati utilizzata per negare una sentenza ex art. 129 c.p.p., comma 2.
Inoltre i ricorrenti rilevavano che la decisione contrastava con atti del procedimento puntualmente indicati nell'atto di appello e non presi in considerazione; il riferimento era in particolare alla delibera della Giunta comunale del 14 luglio 2000 intitolata "Concessione ai signor R.F. di un'area del cimitero al (OMISSIS), in deroga alla graduatoria ordinaria per la costruzione di un manufatto sepolcrale", delibera dichiarata immediatamente eseguibile stante l'urgenza; l'esame dei motivi di appello avrebbe comportato l'assoluzione dei due ricorrenti.
Infine in ordine all'eccepito difetto di querela per la risposta del 5/8/2000 attribuita al C., alle precisazioni del querelante nulla era stato osservato dalla corte di merito.
3) il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione degli imputati ai sensi dell'art. 129 c.p., comma 2; la violazione della L. 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 57, 595, 51 e 13 in ordine alla ritenuta sussistenza del defitto di diffamazione con riferimento alle pubblicazioni incriminate ed al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica, nonchè la errata applicazione degli artt. 120 e 123 cod. pen.. In relazione all'articolo del 5/8/2000 perchè l'esame dei motivi di appello e del documenti prodotti avrebbe dovuto comportare l'assoluzione degli imputati ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2.
5. I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da S.M. e C.M.V. sono fondati nei termini di cui si dirà.
5.1. E', infatti, assolutamente vero che, in conseguenza della assoluzione di V.M. dal delitto di diffamazione, la corte di merito avrebbe dovuto assolvere perchè il fatto non sussiste C.M.V. dal reato di cui all'art. 57 cod. pen. con riferimento all'omesso controllò sull'articolo del V., perchè, eliminato il reato presupposto, non poteva che cadere anche quello di cui all'art. 57 cod. pen..
Si impone, pertanto, un annullamento senza rinvio sul punto.
5.2. E' fondato anche il secondo motivo di impugnazione concernente la omessa vantazione del motivo di appello relativo alla pretesa mancanza di querela contro il C. per l'articolo del (OMISSIS) allo stesso attribuito, perchè effettivamente l'eccezione formulata dal ricorrente non è stata presa in considerazione dalla corte di merito, forse perchè trattavasi di reato già estinto per prescrizione, dimenticando in tal modo, però, che la causa di improcedibilità prevale, per costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, 4 ottobre 1999, n. 12721, Papasso, CED 215164), sulla causa estintiva del reato.
La omissione rilevata imporrebbe, pertanto, un annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto, disposizione superata, però, dalle conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio e di cui si dirà.
5.3. Detto questo, risultano fondati anche gli altri due motivi di impugnazione, che vanno trattati unitariamente.
La motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta assenza della evidenza della prova della mancanza di responsabilità degli imputati, con conseguente declaratoria di non doversi procedere per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, e della ritenuta provata responsabilità degli stessi agli effetti civili è, in effetti, del tutto carente e contrasta con i criteri di giudizio dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
La corte di Cassazione ha, infatti, più volte affermato che quando il giudice di appello accerti la estinzione del reato per prescrizione o amnistia e risulti ancora pendente l'azione civile, deve esaminare il fondamento di detta azione verificando l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna al risarcimento del danno (così Sez. 4, 18 ottobre 2003, n. 1484, CED 227337; Sez. 1, 27 settembre 2007, n. 40197, CED 237863).
Ciò significa che i motivi di impugnazione dell'imputato debbono essere, al fine delle statuizioni previste dall'art. 578 cod. proc. pen., esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2 (vedi Sez. 5, 24 marzo 2009, n. 14522, CED 243343).
Nel caso di specie il giudice di appello ha frettolosamente affermato che l'assenza di responsabilità dei due ricorrenti non era evidente, dichiarando, pertanto, la causa estintiva, e per la prova positiva della responsabilità civile degli imputati ha sostanzialmente fatto riferimento, richiamandola, alla decisione di primo grado, ignorando del tutto i motivi di appello ed i documenti, particolarmente significativi, prodotti in dibattimento e puntualmente richiamati con tale atto (delibera della Giunta comunale nella quale si parlava, come detto, della concessione in deroga di una autorizzazione per la realizzazione di un manufatto sepolcrale, delibera dichiarata immediatamente eseguibile perchè urgente, elementi tutti riportati e criticati negli articoli in discussione).
5.4. Ma se la condanna agli effetti civili appare ingiustificata perchè sostanzialmente immotivata (l'unico riferimento specifico, peraltro infondato, come si dirà, è al fatto che si trattava della costruzione d una tomba a terra e non di un mausoleo, come sostenuto dai giornalisti), altrettanto è a dirsi per la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.
La corte di cassazione ha, infatti, stabilito che quando vi sia appello dell'imputato avverso una sentenza di condanna anche al risarcimento del danno ed il giudice di secondo grado sia, quindi, tenuto a valutare il compendio probatorio anche ai fini delle statuizioni civili, la dichiarazione immediata della causa estintiva non prevale su un eventuale proscioglimento nel merito anche ex art. 530 c.p.p., comma 2, (S.U. 25 maggio 2009, n. 35490, Tettamanti, CED 244273).
Alle stesse conclusioni deve, evidentemente, pervenirsi, essendo identica la ratto, anche nella ipotesi prevista dall'art. 530 c.p.p., comma 3.
Insomma, detto in altre parole, se il giudice è costretto a valutare il compendio probatorio ai fini delle decisioni civili, pervenendo ad esempio ad un rigetto della domanda civile per mancanza di prova della responsabilità dell'imputato, sarebbe del tutto irragionevole fondare la declaratoria di estinzione del reato sulla mancanza di evidenza di tale prova.
Ed, infatti, la immediata pronuncia ex art. 129 c.p., comma 1 è fondata su una esigenza di economia processuale, apparendo del tutto fuori luogo la prosecuzione di un processo in presenza di una causa estintiva; ma se, invece, il processo deve necessariamente proseguire per altre pronunce, che, comunque, impongono l'accertamento della responsabilità dell'imputato, la regola di giudizio prevista dall'art. 129 cod. proc. pen., comma 2 appare del tutto incongrua ed alla stessa il giudice non potrà farvi ricorso.
Ebbene nel caso di specie il giudice di appello non ha valutato compiutamente, come detto, i profili di responsabilità dei ricorrenti ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., valutazioni che, come si è chiarito, avrebbero potuto incidere positivamente anche ai fini della vantazione della responsabilità penate di S. e C..
5.5. Le considerazioni che precedono imporrebbero un annullamento con rinvio per nuovo esame della sentenza impugnata, ma il rinvio appare superfluo perchè sono presenti in atti tutti gli elementi per pervenire ad un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
In effetti l'esame degli articoli incriminati, che può essere compiuto da questa Corte, essendo gli stessi richiamati dai capi di imputazione, e l'esame della delibera di autorizzazione alla realizzazione del manufatto sepolcrale, debitamente sottoposta al vaglio dei giudici di appello, rendono evidente la presenza di una causa di giustificazione, ovvero l'esercizio del diritto di critica.
Gli articoli in discussione hanno sottoposto a critica quanto emergeva da una delibera della Giunta comunale di Roma, che aveva ad oggetto la concessione al signor R.F. di una aerea al cimitero al (OMISSIS), in deroga alla graduatoria, per la costruzione di un manufatto sepolcrale.
Ora in un momento in cui la opinione pubblica è particolarmente attenta ai privilegi, veri o presunti, della classe politica, è del tutto evidente che una notizia del genere si prestava ad essere oggetto di critica e di commenti ironici; non si può, invero, negare l'interesse della pubblica opinione ad una siffatta notizia.
Quanto alla sussistenza del requisito della verità della notizia riportata e criticata non vi possono essere dubbi....
LaPrevidenza.it, 01/01/2013
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