martedì, 20 ottobre 2026

Avvocati: parcella leggera per le cause sulla legge Pinto. Secondo la cassazione di tratta di complessità minima

Cassazione civile, sez. VI,  14 gennaio 2013,  n. 724

 

Ritenuto che I.C., con ricorso del 30 ottobre 2010, ha impugnato per cassazione - deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria -, nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto della Corte d'Appello di Messina depositato in data 17 settembre 2009, con il quale la Corte d'appello, pronunciando sul ricorso della I. - volto ad ottenere l'equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell'economia e delle finanze - il quale ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 6.000,00, a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell'economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale - richiesto per l'irragionevole durata del processo presupposto - proposta con ricorso del 31 luglio 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la I., asseritamente titolare del diritto ad un diverso inquadramento nell'ambito della U.S.L. n. (OMISSIS) di Messina Nord e creditrice di differenze retributive, aveva adito il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ricorso del 12 aprile 1994; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso tale ricorso, alla data del deposito del ricorso per equa riparazione;

che la Corte d'Appello di Messina, con il suddetto decreto impugnato - dopo aver determinato in quattordici anni e tre mesi la durata complessiva del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in sei anni, liquidando l'indennizzo di Euro 6.000,00, sulla base di un parametro annuo di Euro 1.000,00;

che il Collegio, all'esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Considerato che, con i motivi di censura, il ricorrente critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus hanno immotivatamente considerato, ai fini dell'equa riparazione, il solo periodo di sei anni eccedente la ragionevole durata del processo presupposto, anzichè l'intera durata di esso e, conseguentemente, hanno erroneamente liquidato l'indennizzo;

che la censura è fondata...

 

Allegato: cass_724_2013.html
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LaPrevidenza.it, 28/01/2013

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