martedì, 20 ottobre 2026

Atti gravi penalmente rilevanti - con condanna passata in giudicato - giustificano il licenziamento

Cassazione civile  sez. lav.,  21 marzo 2013,  n. 7146

 

S.G., dipendente dell'Agenzia delle Dogane, è stato prima sospeso dal servizio a seguito della sentenza di condanna di primo grado per concussione e violenza sessuale, e poi licenziato dopo che la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, lo aveva assolto dal primo di detti delitti e condannato alla pena di un anno di reclusione per il delitto di violenza privata, così derubricato quello di violenza sessuale.

Il dipendente proponeva ricorso al Tribunale di Busto Arsizio, il quale rigettava la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento. Accoglieva l'altra domanda, con la quale il S., deducendo di essere stato assolto dal delitto di concussione, per il quale era prevista la sospensione obbligatoria, aveva chiesto la condanna dell'Agenzia delle Dogane al pagamento delle differenze tra la retribuzione decurtata per effetto della sospensione, e quella che avrebbe percepito se non fosse stato sospeso dal servizio.

Su impugnazione di entrambe le parti, la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado con riguardo alla domanda di integrazione della retribuzione; convettiva d'ufficio il licenziamento senza preavviso in licenziamento con preavviso.

Ha osservato la Corte territoriale che, essendo stato il S. assolto dal reato di concussione per il quale era prevista la sospensione obbligatoria, questa si era trasformata in sospensione facoltativa, onde a norma dell'art. 70, comma 8, CCNL Comparto Agenzie Fiscali, il dipendente aveva diritto alle chieste differenze retributive.

Era invece giustificato il licenziamento, dal momento che la condotta del dipendente, accertata in sede penale - consistente nell'avere chiuso a chiave la porta dell'ufficio della Dogana presso cui prestava servizio e di avere poi costretto una cittadina straniera a subire approcci non graditi - integrava una fattispecie per la quale il contratto collettivo, art. 67, comma 5, lett. h), prevedeva il licenziamento. Non già però senza preavviso, così come disposto nei confronti del dipendente, bensì con preavviso, nel quale dunque il recesso andava convertito d'ufficio.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il dipendente sulla base di due motivi. L'Agenzia delle Dogane resiste con controricorso, proponendo altresì appello incidentale per due motivi, cui ha fatto seguito il controricorso del dipendente....

Allegato: cass_7146_2013.html
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LaPrevidenza.it, 15/04/2013

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