martedì, 20 ottobre 2026

Assicurazioni: il risarcimento del danno non si limita alla sola vittima diretta ma può essere esteso ai congiunti

Cassazione civile sez. III Sentenza 28 settembre 2012 n. 16520

 

1 .Con il primo motivo si denunzia violazione della L. n. 738 del 1978, art. 8, comma 1 (ultima parte) della L. n. 990 del 1969, artt. 21 e 25 e dell'art. 2697 c.c., comma 1 e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostiene la ricorrente che la Corte di merito ha contraddittoriamente affermato che il giudice non è tenuto a conoscere i massimali minimi di legge da applicare al caso concreto, la cui prova incombe sull'assicuratore, e successivamente ha liquidato il danno nei limiti del massimale indicato nella lettera F della tabella risultante dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 12 agosto 1977, n. 776, senza tenere conto che il danneggiato non aveva fornito la prova che il veicolo investitore avesse la caratteristiche per rientrare nella lettera F. Assume la ricorrente che per persona danneggiataci sensi della L. n. 24 del 1969, art. 21 deve intendersi la vittima dell'incidente, per cui i giudici di merito, nel liquidare il danno agli eredi, dovevano rientrare nei limiti del massimale previsto per ogni danneggiato, pari a venti milioni, e non nel massimale catastrofale, pari a L. 100.000.000.

2. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado che ha liquidato il danno applicando il D.P.R. 12 agosto 1977, indicato dalla stessa società assicuratrice, che alla tabella F prevede per i veicoli di peso complessivo superiore a 70 quintali, quale il camion investitore del tipo fiat 682/N. 2, per ogni sinistro un minimale di polizza catastrofale di L. 100.000,000 milioni, comprensivo dell'evento morte della persona investita, ritenendo inammissibile per genericità il motivo di appello sul punto e comunque affermando di non condividere la tesi sostenuta dall'istituto assicuratore tesa ad applicare il limite di L. 20.000.000 per ogni persona danneggiata, ricomprendendo nel danneggiamento l'evento morte.

Ha ritenuto che l'appellante società non ha contestato con uno specifico motivo di gravame questa impostazione ,nè ha quantomeno dedotto che l'autocarro non rientrava nella lettera F, ma si è limitata ad adombrare l'assenza di prova al riguardo, tutto ciò nonostante che in tema di assicurazione della responsabilità civile il limite di massimale va provato dall'assicuratore che lo eccepisce.

3. Si osserva che la censura relativa all'obbligo del giudice di conoscere il D.P.R. di adeguamento dei massimali minimi della tabella A allegata alla L. n. 990 del 1969 non è congruente con la decisione impugnata, sul rilievo che il giudice ha applicato proprio la tabella aggiornata dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 12 agosto 1977, n. 776 indicata dalla stessa società assicuratrice.

4. In ordine alla censura relativa alla applicazione o meno dei massimali indicati nella lettera F di tale tabella ,in assenza di prova sulla corrispondenza del camion investitore con quelli riconducibili a tale fascia di massimale, si osserva che la società assicuratrice, come affermato dalla Corte di merito, non ha censurato con uno specifico motivo di appello che il camion 682/N non rientrava nella tipologia di cui alla tabella F..

Con il ricorso la società assicuratrice non ha neanche dedotto di aver formulato uno specifico motivo di appello sul punto. Si ricorda che la statuizione di inammissibilità per difetto di specificità di un motivo di appello, comporta l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui si ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.

5. Inoltre la difesa della società ricorrente ha chiesto fin dal primo grado di giudizio, e ribadisce ancora ora nel ricorso in oggetto, che la condanna deve essere contenuta nel limite di L. venti milioni, che è proprio il limite previsto nella lettera F per veicoli oltre i 70 quintali di peso, ma con riferimento ad ogni singola persona danneggiata, riconoscendo l'applicabilità alla fattispecie proprio della lett. F della tabella.

6. La censura relativa all'individuazione della "persona danneggiata " è infondata in quanto Sezioni Unite di questa Corte, con Sentenza n. 15376 del 01/07/2009, hanno affermato che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al 1 maggio 1993, per persona danneggiata, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21 deve intendersi non solo la vittima diretta dell'incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona, ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale).

7. Con l'ampliamento del diritto del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile, è stata resa possibile una strada di ampliamento anche della categoria di "persona danneggiata" dal sinistro, in genere pure con riguardo alla problematica relativa al limite del massimale assicurativo. La possibilità riconosciuta anche a soggetto diverso da quello che è stato coinvolto direttamente nel sinistro stradale, di domandare iure proprio il risarcimento del danno subito comporta che anche questi vada qualificato a pieno titolo persona danneggiata direttamente dal fatto di circolazione stradale, con la conseguenza che l'eventuale massimale stabilito per persona danneggiata opererà autonomamente anche nei confronti di questo.

Va, a tal fine, considerato che proprio la funzione economico - sociale dell'assicurazione obbligatoria e della connessa costituzione del fondo di garanzia per le vittime della strada, impone di tenere in considerazione non soltanto la vittima primaria, che subisce sulla propria persona la lesione fisica, ma anche gli altri soggetti, che, per il particolare legame a tale vittima primaria, abbiano subito la lesione di un proprio diritto. Di tale approccio, come si è visto, tiene conto anche l'evoluzione normativa, che a decorrere dal 1993 ha fissato il massimale di legge, per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone danneggiate, con esclusione di un massimale per singola persona danneggiata.

8. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1224 c.c. per avere la corte di appello disposto la rivalutazione dell'importo liquidato oltre i limiti del massimale, senza specifica domanda del danneggiato, non potendo la stessa ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta di in una somma superiore al massimale.

9. Il motivo è inammissibile per novità della censura. Dalla sentenza impugnata risulta che con la società assicuratrice ha contestato solo l'esistenza della mala gestio, ritenuta dal primo giudice assumendo la mancanza di una qualsiasi responsabilità della società assicuratrice che si è limitata ad esercitare il diritto di difesa.

10. La Corte di appello ha rigettato il motivo confermando che gli interessi e la rivalutazione spettavano anche oltre il massimale di polizza evidenziando il colpevole silenzio dalla compagnia assicuratrice alle richieste di risarcimento dei danneggiati la mancata messa a disposizione quanto meno della somma corrispondete al massimale ritenuto applicabile, in presenza anche di una sentenza penale divenuta definitiva nel 1990 che, pur dichiarando la prescrizione del reato, aveva riconosciuto la responsabilità al 50% del guidatore dell'autocarro.

11. Il tema introdotto con il motivo di ricorso, relativo all'assenza di domanda dei danneggiati di interessi e rivalutazione oltre il massimale per mala gestio dell'assicuratore,non risulta introdotto con il giudizio di appello.

Si osserva, infatti, che giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perchè non richiesti, in sede di merito (Cass. 6 giugno 2000, nn. 7583 e 7579)...

Allegato: cass_16520_2012.html
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LaPrevidenza.it, 22/03/2013

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