venerdì, 23 ottobre 2026

L’ambito di applicazione temporale del D. Lgs. n. 209/2005 in materia di Rca

Breve nota dell'avvocato Daniele Iarussi

 

In materia di Rca, ed in particolare di normativa temporalmente applicabile rispetto ad un sinistro verificatosi ante riforma, si segnala III, la quale osserva, in primo luogo, che in applicazione del principio generale di irretroattività della legge, deve affermarsi che il D. Lgs. n. 209/2005 non è retroattivo e si applica ai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli e natanti avvenuti successivamente alla data della sua entrata in vigore. Per quanto, quindi, concerne il regime della proponibilità della domanda, così come prevista dalla nuova legge, esso si applica anche ai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli e natanti avvenuti prima della data della entrata in vigore del D. Lgs, n. 209/2005 per i quali la prima richiesta risarcitoria sia stata formulata e ricevuta successivamente alla data della sua entrata in vigore. Diversamente, III ritiene che il nuovo regime di proponibilità della domanda introdotto dal D. Lgs. n. 209/2005 non si applichi a quelle domande per cui la richiesta risarcitoria sia stata inviata e ricevuta dalla Impresa assicuratrice, sotto la vigenza della precedente normativa, di cui alla n. 990/1969. Il principio è conforme alla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 2527/2006), che ha statuito che la successiva abrogazione di una norma non retroagisce gli effetti della nuova disciplina, nel senso che la procedibilità o meno va sempre apprezzata alla stregua delle disposizioni, allora vigenti, e, pertanto, non potrebbe mai la domanda diventare procedibile dopo la data suddetta, qualora prima fosse improcedibile. Ne consegue che, con ragionamento a contrario, la domanda non può diventare improcedibile, a seguito dell'entrata in vigore di una nuova legge, qualora prima fosse procedibile. A supporto della valenza della tesi è il consolidato principio elaborato dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 525/2000), sull’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico, assolutamente valido anche in ambito processuale [DANIELE IARUSSI].

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LaPrevidenza.it, 07/02/2009

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