Articolo di Mariagabriella Corbi
Tra i vari impegni che si assumono con il matrimonio vi è quello di convivere nella casa adibita a residenza familiare. Nel momento in cui non è più possibile la prosecuzione della convivenza o che creano un pregiudizio all'educazione dei figli, ciascuno dei coniugi può adire all'autorità giudiziaria chiedendo la possibilità di vivere separato dall'altro. I coniugi possono anche, di comune accordo, decidere di separarsi e chiedere l'omologa di tale decisione all'autorità giudiziaria. La separazione personale, è di due tipi: giudiziale o consensuale (art. 150 c.c.). La richiesta di separazione giudiziale o l'omologa di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi. Con la separazione personale cessa l'obbligo della coabitazione e tanti altri doveri coniugali, ma non quelli di natura patrimoniale e di assistenza materiale: è per questo che, qualora ricorrano i termini, è previsto l'istituto dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole. La scelta della tipologia di separazione è data dall'intesa tra i due coniugi: avendo raggiunto un accordo sulle condizioni riguardanti i rapporti patrimoniali ed il regime di affidamento dei figli oppure demandando il tutto al Giudice...
Mariagabriella Corbi
LaPrevidenza.it, 30/06/2009
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