mercoledì, 14 ottobre 2026

Regolamento concernente le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Isvap, Regolamento 16.3.2009

 

Regolamento concernente le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all’interno dei rami di assicurazione, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 29).

Ai fini del presente Regolamento si intendono per: a) «assicurazione contro i danni»: le assicurazioni di cui all’art. 2, comma 3, del decreto; b) «assicurazione sulla vita»: le assicurazioni e le operazioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto;

c) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

d) «Nuovo Codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; e) «premio puro»: costo base per la copertura assicurativa che il contraente e’ tenuto a pagare come corrispettivo a fronte del rischio tecnico assunto dalle imprese; f) «prodotti finanziari»: i prodotti finanziari di cui all’art. 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; g) «ramo di assicurazione»: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l’attivita’ che l’impresa puo’ esercitare al rilascio dell’autorizzazione; h) «sede secondaria o succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita’ giuridica, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attivita’ assicurativa o riassicurativa;

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LaPrevidenza.it, 17/04/2009

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