Articolo di Angela Allegria - CS di Animi - Associazione Nazionale per l'Immigrazione
Con riferimento al regime probatorio proprio della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sent. 17 novembre 2008, n. 27310.
Con essa il Giudice di legittimità stabilisce che, anche sotto il vigore dell’art. 1 del d. l. n. 416 del 1989, convertito in legge n. 39/1990, i principi regolatori dell’onere della prova devono essere interpretati alla luce della Direttiva comunitaria 2004/83/CE, anche se questa non era stata ancora recepita dall’ordinamento italiano.
In specie la Suprema Corte era chiamata a decidere su un ricorso avverso una pronuncia che negava la concessione di status di rifugiato ad un cittadino iracheno di etnia curda e di religione musulmana. Il soggetto in questione, infatti, aveva impugnato in data 15 ottobre 2002 innanzi al Tribunale di Firenze la decisione della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato del 13 giungo 2002, nonché il conseguente provvedimento del questore il quale in data 2 luglio 2002 gli aveva ritirato il permesso di soggiorno temporaneo per asilo e lo aveva invitato a lasciare il territorio nazionale in un termine di quindici giorni.....
LaPrevidenza.it, 09/12/2008
Avvocato
3497880035
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